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decreto incentivi

LA SCHEDA

Novità decreto incentivi


Con un recente Decreto Legge il Governo ha varato una serie di misure di sostegno dell’attività produttiva e dei consumi volte a contrastare la crisi del settore industriale.

A tal fine:

sono stati stanziati specifici fondi, demandando ad un Decreto del Ministro dello sviluppo economico (attualmente in corso di pubblicazione sulla G.U.) l’individuazione dei soggetti beneficiari e delle modalità di erogazione degli stessi, sotto forma di contributi per l’acquisto di determinati beni;

a favore delle imprese operanti nel settore tessile e dell’abbigliamento è riconosciuta l’esclusione dal reddito d’impresa del valore degli investimenti effettuati nel 2010 in attività di ricerca e sviluppo dirette alla realizzazione di campionari.

Al fine di contrastare le frodi fiscali è  inoltre introdotto l’obbligo, per tutti i soggetti

passivi IVA, di comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le cessioni di beni/prestazioni di servizi rese/ricevute nei confronti di operatori residenti in Paesi c.d. “black list”.

Infine, sono previste alcune semplificazioni per la realizzazione di piccoli interventi edili per i quali, nel rispetto di quanto disposto dagli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative del settore, non è richiesto alcun titolo abilitativo (DIA).

Limitatamente ad alcune tipologie di lavori è  comunque necessario effettuare un’apposita comunicazione al Comune, prima dell’inizio degli stessi. 

Con il DL 25.3.2010, n. 40, c.d. “Decreto incentivi”, pubblicato sulla G.U. 26.3.2010, n. 71, sono state introdotte alcune misure di sostegno al settore industriale in crisi, nonché altre disposizioni di

natura fiscale / amministrativa.

In particolare, il Decreto in esame prevede:

- l’introduzione di misure di monitoraggio delle operazioni effettuate con soggetti residenti in Paesi c.d. “black list”;

- l’introduzione di misure dirette alla deflazione del contenzioso tributario e ad accelerare la riscossione;

- lo stanziamento di fondi, le cui modalità attuative di erogazione sono demandate ad un Decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, per il riconoscimento di incentivi all’acquisto di determinati beni;

- il riconoscimento di un’agevolazione a favore delle imprese operanti nel settore del tessile e dell’abbigliamento per le attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di campionari;

- l’introduzione di semplificazioni in materia edilizia

DISPOSIZIONI DIRETTE AL CONTRASTO DELLE FRODI FISCALI (art. 1)

L’art. 1 del Decreto in esame contiene alcune misure volte a contrastare le frodi fiscali e finanziarie

nazionali ed internazionali, operate anche nella forma dei c.d. “caroselli” e delle “cartiere”. 

CESSIONI / PRESTAZIONI DA E VERSO OPERATORI DI PAESI BLACK LIST

È stato introdotto l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni / prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, c.d. “black list” individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001.

Con un apposito Decreto il MEF può comunque prevedere:

l’esclusione dall’obbligo con riguardo alle cessioni / prestazioni effettuate da / nei confronti di operatori residenti in determinati Stati appartenenti alla black list”, ovvero di determinati settori di attività svolte in tali Paesi;

l’estensione dell’obbligo per le cessioni / prestazioni effettuate da / nei confronti di operatori residenti in Paesi non black list” ovvero di specifici settori di attività o di particolari tipologie di soggetti.

La mancata comunicazione delle predette operazioni ovvero la comunicazione con dati incompleti o non veritieri comporta l’applicazione del doppio della sanzione ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97 (da € 258 a € 2.065). A tale fattispecie non è applicabile il c.d. cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97. L’individuazione delle modalità e dei termini della comunicazione è demandata ad un apposito Decreto ministeriale. 

TRASFERIMENTO SEDE SOCIALE ALL’ESTERO

Una particolare disposizione è stata prevista con riguardo alle società che trasferiscono all’estero la sede. A partire dall’1.5.2010 è infatti previsto che la comunicazione delle deliberazioni di modifica degli atti costituitivi per trasferimento all’estero della sede sociale deve essere effettuata, mediante la Comunicazione unica, nei confronti del Registro delle Imprese, dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’INAIL. 

UTILIZZO ILLEGITTIMO DI CREDITI D’IMPOSTA

Nell’ottica di “contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo” dei crediti d’imposta, è ora previsto che, in relazione ai crediti la cui fruizione è autorizzata da Amministrazioni ed Enti pubblici, l’Agenzia delle Entrate provvede a trasmettere a tali enti i dati relativi ai crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute ovvero in compensazione ex D.Lgs. n. 241/97. 

NOTIFICA DI ATTI A SOGGETTI NON RESIDENTI (art. 2)

Per effetto dell’integrazione dell’art. 60, DPR n. 600/73, è ora considerata valida la notifica degli avvisi e degli atti effettuata dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti non residenti mediante raccomandata A/R inviata all’indirizzo di residenza estera rilevato dai registri dell’AIRE ovvero all’indirizzo della sede legale estera risultante dal Registro delle Imprese.

In mancanza dei predetti indirizzi, la notifica è effettuata all’indirizzo estero indicato nella domanda

di attribuzione del codice fiscale o di variazione dati.

In caso di esito negativo della notifica, la stessa è effettuata, ai sensi dell’art. 1, lett. e) del citato art. 60 mediante affissione nell’albo del Comune.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai fini della notifica della cartella di pagamento ex art. 26, DPR n. 602/73 e pertanto l’Agente della riscossione può notificare gli atti all’estero utilizzando il canale postale. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO E RISCOSSIONE (art. 3)

Il Decreto in esame introduce alcune novità al fine di “deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere e accelerarne la riscossione”.

MODALITÀ  DI NOTIFICA DELLA SENTENZA

Con la modifica dell’art. 38, D.Lgs. n. 546/92, il Decreto in esame prevede alcune novità in materia

di notifica della sentenza alle altre parti del processo. Infatti:

- è stato sostituito il riferimento agli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile con il richiamo all’art. 16 del citato D.Lgs. n. 546/92, con la conseguenza che la notifica alla controparte può essere effettuata mediante:

raccomandata A/R in plico senza busta;

consegna diretta. In tal caso la controparte rilascia immediatamente ricevuta.

Ai fini della notifica non è pertanto più necessario avvalersi dell’ufficiale giudiziario. Tale novità, come affermato nella Relazione illustrativa al Decreto “intende facilitare l’accesso al grado successivo del giudizio o la definitività del provvedimento giurisdizionale, contribuendo in tal modo ad accelerare la riscossione”;

- è prevista la possibilità di depositare presso la segreteria, nei successivi 30 giorni, l’originale o

copia autentica dell’originale notificato ovvero la copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione a mezzo raccomandata postale unitamente all’avviso di ricevimento

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE, ACCERTAMENTO CON ADESIONE E ACQUIESCENZA

Per effetto della modifica dell’art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 546/92, ai fini del perfezionamento della conciliazione giudiziale è ora prevista, in presenza di riscossione rateizzata, la necessità di prestare la polizza fideiussoria ovvero la fideiussione bancaria soltanto qualora l’importo delle rate successive alla prima sia superiore a € 50.000.

Se l’importo è  pari o inferiore a tale limite, la conciliazione si perfeziona con il versamento della prima rata. Analoga modifica è stata apportata all’art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 218/97, con la conseguenza che la predetta novità è applicabile anche all’istituto dell’accertamento con adesione. Inoltre, secondo quanto affermato nella Relazione illustrativa al Decreto, “stante il richiamo al comma 2 dell’articolo 8 operato dall’articolo 15, comma 2 del medesimo D.Lgs. 218/1997, la modifica normativa in materia di garanzie trova applicazione anche rispetto all’istituto dell’acquiescenza”. 

INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI BENI (art. 4)

Il Decreto in esame dispone all’art. 4:

– lo stanziamento di fondi per il sostegno delle imprese operanti in alcuni particolari settori, le cui modalità di erogazione sono demandate ad un apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico. Tale Decreto attuativo, contenente l’elenco dei beni “agevolati” e l’ammontare dell’incentivo riconosciuto, è stato approvato in data 26.3.2010 ed è ora in corso di pubblicazione sulla G.U.;

– il riconoscimento di un’agevolazione a favore delle imprese del settore tessile e dell’abbigliamento

AGEVOLAZIONI PER IMPRESE DEL SETTORE TESSILE E ABBIGLIAMENTO

I commi da 2 a 4 del citato art. 4 prevedono l’esclusione dal reddito d’impresa del valore degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo precompetitivo dirette alla realizzazione di campionari, a favore di imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 e 14 della Tabella ATECO 2007, ossia:

TABELLA ATECO 2007 ATTIVITÀ

Divisione 13 Imprese tessili

Divisione 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia

L’agevolazione, che presenta aspetti comuni con la c.d. Tremonti-ter:

1) spetta, secondo quanto affermato nella Relazione illustrativa al Decreto, per le attività di ricerca e

sviluppo individuate dal Ministero dello sviluppo economico nella Circolare 16.4.2009, n. 46586, ossia finalizzate alla realizzazione del contenuto innovativo di campionari o di collezioni nonché alla realizzazione di prototipi nel settore tessile e moda;

2) è riconosciuta per gli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2010. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare l’agevolazione spetta quindi per gli investimenti realizzati nel 2010; può essere usufruita esclusivamente in sede di versamento del saldo dell’IRPEF / IRES dovute per il periodo d’imposta in cui sono effettuati gli investimenti e pertanto, con riguardo ai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in sede di versamento delle imposte dovute per il 2010, da corrispondere a giugno / luglio 2011. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti va effettuata assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell’agevolazione; 

SEMPLIFICAZIONE PER INTERVENTI SU IMMOBILI (art. 5)

L’art. 5 del Decreto in esame introduce alcune semplificazioni a favore di coloro che intendono effettuare interventi sugli immobili.

In particolare, in relazione ad alcuni interventi c.d. di “edilizia libera”, di seguito elencati, non è richiesto alcun titolo abilitativo (DIA), “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio…”.

Per alcune tipologie di intervento è comunque previsto che l’interessato, prima dell’inizio dei lavori, ne dia comunicazione al Comune, anche con modalità telematica, allegando le autorizzazioni eventualmente richieste dalle normative di settore.

Con riguardo agli interventi di manutenzione straordinaria è altresì necessario comunicare i dati identificativi dell’impresa alla quale sono stati affidati i lavori. Infatti, ai sensi del comma 3 del citato art. 5:

Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica, comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera b), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori”.

 

Carlo Chinellato