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LA SCHEDA

 

Finanziaria 2010

le novità principali


Riduzione acconto IRPEF 2009

Come noto con il DL n. 168/2009 il Legislatore ha previsto il differimento di una quota (20%) dell’acconto IRPEF 2009 il cui versamento doveva essere effettuato entro il 30.11.2009. Considerato che il citato Decreto non sarà convertito in legge, la Finanziaria 2010 al comma 251 si preoccupa innanzitutto di dare la “copertura” agli effetti ed ai rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso Decreto.

Ora con i commi in esame viene gestita la procedura per il recupero delle somme versate / trattenute in eccesso rispetto alla nuova percentuale del 79% “riproponendo” quanto già contenuto nel citato Decreto. Pertanto è confermato che:

�� ai soggetti che alla data del 24.11.2009 hanno versato l’acconto IRPEF 2009 senza tener conto del “differimento” di 20 punti percentuali, spetta un credito d’imposta pari all’ammontare versato in eccesso, che può essere utilizzato in compensazione. A tal fine nel mod. F24 va utilizzato il codice tributo “4035”;

�� i sostituti d’imposta che hanno trattenuto in busta paga l’acconto IRPEF 2009 ai soggetti che hanno presentato il mod. 730, calcolato sulla base dell’originaria percentuale (99%) restituiranno il maggior importo trattenuto con la retribuzione di dicembre 2009. 

Detrazione IRPEF 36%

La detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è  prorogata con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2012, fermi restando gli altri contenuti della normativa quali il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per ciascun immobile oggetto dell’intervento e la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera.

É prorogata altresì la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% da parte degli acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un edificio sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, con riferimento agli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il 31.12.2012, a condizione che l’immobile sia ceduto / assegnato entro il 30.6.2013. 

ALIQUOTA IVA INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

La Direttiva n. 2009/47/CE ha modificato l’elenco (contenuto nell’Allegato III della Direttiva n. 2006/112/CE) dei beni e dei servizi per i quali i singoli Stati possono prevedere un’aliquota ridotta. In particolare, in detto elenco sono stati ricompresi i servizi ad alta intensità di lavoro, incluse le ristrutturazioni edilizie.

Pertanto viene disposto che “a regime”, l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizi relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), b), c) e d), Legge n. 457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, è fissata nella misura ridotta del 10%. 

Durc per l’esercizio del commercio ambulante

Viene “rivisto” quanto disposto dalla c.d. “Manovra d’estate” in materia di commercio ambulante e DURC. Modificando il comma 2-bis dell’art. 28, D.Lgs. n. 114/98 viene ora riservata alla potestà legislativa regionale in materia di attività economiche, la possibilità di subordinare l’esercizio del commercio ambulante alla presentazione, da parte del richiedente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Le Regioni possono altresì disciplinare le modalità di verifica con cui i Comuni sono chiamati a verificare la sussistenza e la regolarità del DURC.

La mancata presentazione del documento, in sede di richiesta di rilascio iniziale, oppure annuale, della licenza all’esercizio dell’attività commerciale, comporta per l’ambulante la sospensione dell’autorizzazione stessa per un periodo di 6 mesi. 

Rivalutazione partecipazione e terreni

È riproposta la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate posseduti all'1.1.2010, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali. Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al 31.10.2010, data entro la quale è necessario redigere ed asseverare la perizia di stima e provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva (unica soluzione o prima rata). Si rammenta che l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 4% (per terreni e partecipazioni qualificate) e al 2% (per partecipazioni non qualificate). 

Credito d’imposta “ricerca & sviluppo”

Per gli anni 2010 e 2011 è riproposta la concessione di un credito d’imposta per le spese relative all’attività di “ricerca & sviluppo”. Le modalità attuative saranno stabilite da un apposito DM.  
 

LE PRINCIPALI NOVITÀ  DEL DECRETO MILLEPROROGHE 
 

Proroga “scudo fiscale”

Il DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, ha (ri)proposto la disciplina dell’emersione delle attività detenute all’estero conosciuta come “scudo fiscale” che consente, ai residenti in Italia che detengono attività all’estero in violazione delle disposizioni sul c.d. “monitoraggio fiscale”, di “sanare” la propria posizione fiscale consegnando entro il 15.12.2009 ad un intermediario abilitato (ad esempio, banca, SIM, Poste, ecc.) la dichiarazione

riservata e la provvista necessaria per il versamento dell’imposta straordinaria pari al 5% delle attività indicate nella dichiarazione stessa. Ora il Decreto in esame dispone la proroga dello “scudo fiscale” con la fissazione di due diverse

misure dell’imposta straordinaria dovuta per la definizione della sanatoria:

- la prima pari al 6% per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate entro il 28.2.2010;

- la seconda pari al 7% per le operazioni di rimpatrio / regolarizzazione perfezionate dall’1.3 al 30.4.2010. 

Termini di accertamento

L’Amministrazione finanziaria potrà avvalersi del nuovo termine di 8 anni, in luogo dei precedenti 4, per l’accertamento delle attività detenute in Stati c.d. “paradisi fiscali” in violazione degli obblighi di “monitoraggio fiscale”, sia ai fini IVA che delle imposte dirette, basata sulla presunzione in base alla quale “gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, senza tener conto delle limitazioni previste e in violazione degli obblighi di dichiarazione ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione”.

Raddoppiano anche i termini di accertamento delle violazioni relative al “monitoraggio fiscale” ex art. 4, DL n. 167/90 e quindi derivanti dall’errata/omessa compilazione del quadro RW del mod. UNICO. 

Lavoratori transfrontalieri

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 17.11.2009, n. 48/E, fornendo una serie di chiarimenti in merito alle attività detenute all’estero “da parte di determinate categorie di lavoratori dipendenti residenti in Italia, che prestano la propria attività lavorativa all’estero”, ha delineato un “regime di favore” al fine di “non penalizzare” tali soggetti, considerando che gli stessi “… si caratterizzano per la carenza della volontà di porre in essere comportamenti illeciti finalizzati all’occultamento di disponibilità finanziarie all’estero”.

Il Decreto Milleproroghe prevede la possibilità da parte dei soggetti in esame, titolari di redditi di lavoro dipendente “estero”, di presentare una dichiarazione integrativa dei redditi 2008 (mod. UNICO 2009), al fine di sanare l’omessa/incompleta presentazione del quadro RW per le disponibilità finanziarie detenute all’estero derivanti dall’attività di lavoro dipendente ivi prestato, entro il 30.4.2010, beneficando dell’applicazione della sanzione ridotta (€ 25). 

Studi di settore per il 2009 E 2010

Con i Provvedimenti 16.1.2009 e 7.10.2009 l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli studi di settore interessati dalla revisione che darà luogo agli studi di settore applicabili, rispettivamente, dal 2009 e dal 2010. Il DL n. 112/2008 disponeva che, a decorrere dal 2009, l’attività di revisione degli studi di settore doveva concludersi in tempo per la pubblicazione sulla G.U. dei “nuovi” studi entro il 30.9 del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore.

Al fine di permettere il monitoraggio degli effetti della crisi, differisce tale termine prevedendo che, per gli anni 2009 e 2010, gli studi di settore dovranno essere approvati, rispettivamente, entro il 31.3.2010 e il 31.3.2011. 

Deduzione forfetaria distributori di carburante

È applicabile anche per biennio 2009 - 2010 la deduzione forfetaria prevista dall’art. 21, Legge n. 448/98 a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione. Tale agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d’impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai ricavi conseguiti per la cessione di carburanti (1,1% fino a € 1.032.913,80; 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,4% oltre € 2.065.827,60). 

RAEE

Viene disposta la proroga fino al 31.12.2010 del termine, fissato dall'art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 151/2005, fino al quale i produttori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche), allo scopo di finanziare le operazioni di raccolta e gestione dei RAEE nuovi provenienti da nuclei domestici, devono provvedervi secondo le medesime modalità previste per i RAEE storici, ossia mediante l'obbligatoria istituzione di sistemi collettivi, in proporzione alla quota di mercato dei produttori presenti sul mercato nell'anno di riferimento e senza la costituzione di adeguata garanzia.

La data a decorrere dalla quale i produttori si assumeranno la responsabilità finanziaria individuale della raccolta e gestione dei RAEE nuovi è quindi differita alla più vicina data tra la definizione del sistema europeo di identificazione dei produttori e il 31.12.2010.

 

Carlo Chinellato