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La scheda

Nuovi obblighi pubblicitari

per le società  

 


La Legge c.d. “Comunitaria 2008”, modifica/integra le disposizioni previste dal Codice civile con riferimento agli adempimenti pubblicitari che le società sono tenute ad osservare. In merito si evidenzia per le società di capitali l’obbligo di riportare dette informazioni anche nel proprio sito web e la facoltà di depositare/iscrivere atti presso il Registro delle Imprese in altra lingua ufficiale della Comunità europea.

Per la generalità  delle società si sottolinea che l’inadempimento dei previsti obblighi pubblicitari informativi comporta, ora, l’espressa comminazione di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria.

Nell’ottica di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria la Legge 7.7.2009, n. 88, c.d. “Comunitaria 2008”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 161 alla Gazzetta Ufficiale del 14.7.2009 ha modificato / integrato gli artt. 2250, denominato “Indicazione negli atti e nella corrispondenza” e 2630, “Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi”, C.c., in materia di adempimenti pubblicitari / informativi delle società. 

I NUOVI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI/INFORMATIVI PREVISTI PER LE SOCIETÀ 

Il citato art. 2250, C.c., già prevedeva, prima dell’intervento della Legge Comunitaria 2008, per le società soggette all’obbligo d’iscrizione nel Registro delle Imprese di indicare, negli atti e nella corrispondenza, una serie di informazioni.

Tali informazioni, da riportare ad esempio nei contratti, fatture, ordini, lettere, ecc., distinte per tipologia di società, sono le seguenti:

§ la sede della società

§ l’ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta

§ il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese (coincidente con il codice fiscale)

§ lo stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società Società di capitali

§ il capitale sociale nella somma versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio

§ la sussistenza di un unico socio (società unipersonale) 

Si rammenta l’obbligo pubblicitario previsto altresì dall’art. 2497-bis, C.c., relativo all’indicazione negli atti e nella corrispondenza della società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento la società è soggetta. 

Al citato art. 2250, C.c., sono stati aggiunti 3 nuovi commi che rispettivamente prevedono: 

§ la possibilità di pubblicazione degli atti soggetti all’iscrizione o deposito presso il Registro delle Imprese in un’altra lingua “ufficiale” della Comunità europea (ad esempio, in francese) purché all’atto sia allegata una traduzione giurata di un esperto;

Poi si precisa che:

“in caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana” 

§ l’obbligo di fornire le informazioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4, del citato art. 2250, C.c.

anche sul sito web della società.

In merito si evidenzia che:

“le società di capitali che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui sopra.

Esempio

La società unipersonale Passirio srl deve indicare, negli atti e nella corrispondenza (ad esempio, contratti, fatture, ordini, lettere, ecc.) e nella rete telematica (sito web ed e-mail) le seguenti informazioni:

PASSIRIO SRL società  unipersonale

Sede legale - Corso Libertà, 3

39012 Merano (BZ)

P.IVA 00175531009 - C.F. 00845320328

-------------------------------------------------------

Capitale sociale € 20.000 i.v.

Reg. Imprese di Bolzano n. 00845324528

REA n. 023640 

IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO 

A seguito della modifica/integrazione attuata dal citato art. 42, Legge Comunitaria 2008, è prevista, espressamente per l’omissione delle informazioni sopra esaminate, la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 2630, C.c.

L’art. 2630, C.c., infatti dispone, nella sua novellata stesura, che è punito con la seguente sanzione pecuniaria “chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società” (ad esempio, consiglieri C.d.A., Amministratore unico, ecc.) omette di eseguire i sopra citati obblighi pubblicitari:

sanzione pecuniaria amministrativa da € 206 a € 2.065

Il citato art. 2630, C.c., così dispone:

“chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.” 

LA DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI 

Le nuove disposizioni sopra esposte decorrono dal 29.7.2009 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della citata Legge Comunitaria 2008).

 

 

Carlo Chinellato