Fissata una nuova soglia per fallire: 500 mila euro

 

Fallire? Se non conviene, è certamente diventato molto difficile. Lo si scopre analizzando la successione delle leggi in materia.

La legge 80 del 2005 (articolo 1, comma 5, Legge 14 maggio), aveva delegato il Governo all’attuazione della riforma organica della disciplina delle procedura concorsuali (di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n° 267). La legge fallimentare risaliva ad oltre un cinquantennio e non è mai stata sistematicamente riformata, sebbene abbia subito nel tempo numerosi interventi da parte della Corte Costituzionale.


L’inadeguatezza del quadro normativo ha stimolato vari tentativi, rimasti negli anni senza esito, di riforma del sistema, con l’obiettivo di renderlo più flessibile ed adeguato alla nuova realtà economica ed alle legislazioni dei Paesi europei.


Con la delega avuta il legislatore ha inteso allinearsi agli altri Stati membri dell’Unione Europea introducendo una nuova disciplina concorsuale che semplificava le procedure esistenti e sopperiva in modo agile e spedito alla conservazione dell’impresa e alla tutela dei creditori.


Queste le finalità cui si ispirava la riforma fallimentare: l’accelerazione delle procedure, l’ampliamento della competenza del comitato dei creditori chiamato a coordinare i poteri degli altri organi della procedura, la modifica dei requisiti della nomina del curatore, la modifica delle conseguenze personali del fallimento, la modifica degli effetti della revocazione, la modifica del procedimento di accertamento del passivo abbreviandone i tempi, la semplificazione dei vari adempimenti, l’introduzione dell’istituto dell’esdebitazione ed altro ancora. Alcune disposizioni sono entrate in vigore dal 16 gennaio 2006 la maggior parte dal 16 luglio 2006.


Il 7 settembre u.s. il Consiglio dei Ministri è ritornato nella materia apportando ulteriori modifiche. Due erano gli obbiettivi della riforma entrata in vigore nel luglio 2006: considerare la crisi d’impresa un momento possibile nella vita di un’azienda evitando quindi eccessi sanzionatori nei confronti dell’imprenditore e ridurre l’area dei soggetti fallibili. Il primo punto è stato raggiunto e non esiste più alcuna preclusione ad una nuova iscrizione del fallito nel registro delle imprese con una diversa attività inoltre si deve tener conto degli effetti dell’esdebitazione, cioè della liberazione dai debiti residui per l’imprenditore che ha conservato un attegiamento collaborativo con gli organi della procedura.


Per quanto riguarda invece la riduzione dei soggetti che possono fallire, i primi mesi di applicazione della riforma hanno testimoniato una riduzione delle sentenze dichiarative di fallimento se non un vero e proprio crollo, con un duplice effetto: che evitano il fallimento imprese anche di dimensioni rilevanti e che si preclude la chance del risanamento ad un numero considerevole di aziende.


In questo senso il decreto correttivo ha aggiunto un parametro, quello dell’indebitamento superiore a 500 mila Euro e deve essere posseduto congiuntamente agli altri due requisiti.


Riassumendo ad oggi non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

    1. aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dell’inizio dell’attività, se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300 mila euro;
    2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200 mila euro;
    3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500 mila euro.

Insomma, i piccoli imprenditori in crisi possono tirare un sospiro di sollievo e affrontare con calma la situazione.

 

Carlo Chinellato

 

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