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Sicurezza sulle strade

 

Di recente è intervenuta una robusta modifica al codice della strada, con un decreto legge d’urgenza, poi convertito in legge, con lo scopo di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

Tra le altre è stata novellata la disposizione di cui all’articolo 186 C.d.S., rubricata “Guida sotto l’influenza dell’alcool”. Due le macroscopiche novità della disciplina ora vigente.

 

Innanzitutto la depenalizzazione del rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione; è prevista, infatti, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 a 10.000 Euro, in luogo della precedente sanzione penale dell’arresto e della multa.

Dunque, chi sa di aver bevuto e viene fermato dagli agenti operanti, qualora opponga il rifiuto di sottoporsi ad alcool – test, non commette più reato.

Altro è prevedere e punire un fatto come illecito penale e altro è prevederlo e punirlo come illecito amministrativo.

 

La seconda modifica di rilievo riguarda il nuovo dettato normativo per la guida in stato di ebbrezza: se prima era previsto l’arresto fino ad un mese e l’ammenda da Euro 258 a Euro 1.032, ora è stata introdotta una gradazione di risposte sanzionatorie in relazione al tasso alcolemico riscontrato.

Infatti, per chi guida con un tasso alcolemico da 0,5 fino a 0,8 grammi per litro è prevista la pena dell’ammenda da Euro 500 a Euro 2.000; per chi guida con un tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 è prevista la pena dell’ammenda da Euro 800 a Euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi; per chi guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 è prevista la pena dell’ammenda da Euro 1.500Euro 6.000 e l’arresto fino a sei mesi.

 

Giustapponendo il vecchio al nuovo testo normativo è innegabile che il legislatore ha inasprito le pene manifestando la volontà di reagire a quella che era una disciplina incapace di arginare i drammi conseguenti alle condotte di chi, dopo aver bevuto, si metteva al volante.

Detto questo, il problema è capire se la nuova disciplina, in concreto, offra strumenti idonei ad aumentare il livello di sicurezza sulle strade, considerato che la volontà del legislatore non sempre trova corrispondente attuazione pratica.

Se questa novella legislativa muove dalla necessità di punire più severamente il trasgressore, di stigmatizzare una condotta in quanto socialmente dannosa e pericolosa, di ammonire la collettività che gravi saranno le conseguenze sanzionatorie per chi viola la legge,poca cosa è stata fatta!!!

Vale, al riguardo, considerare la prima delle nuove fattispecie previste: ammenda da 500 a 2000 Euro per chi guida con un tasso alcolemico da 0,5 fino a 0,8 grammi per litro. Ebbene, il nostro sistema penale, in tale caso, prevede la possibilità di adire una particolare procedura chiamata oblazione, di pagare un terzo del massimo della pena e di estinguere immediatamente il reato, senza ulteriori strascichi processuali.

E’ in dubbio che in tal modo venga sensibilizzata la coscienza di chi delinque.

Ma l’infelicità del nuovo testo normativo si palesa anche sotto questo altro profilo: da un lato il trattamento sanzionatorio è strettamente connesso all’accertamento di un determinato tasso alcolemico, dall’altro si offre la possibilità di sottrarsi a siffatto accertamento pagando una semplice sanzione amministrativa – poiché, come sopra detto, tale ultima condotta è stata depenalizzata -, vanificando la ratio legis, che era quella di aumentare le pene per le violazioni più gravi.

 

Il vero problema è che la guida in stato di ebbrezza non è legislativamente prevista, né comunemente sentita, come pregna di quel disvalore penale e sociale che realmente le compete.

Nessuno mai, fermato per guida in stato di ebbrezza, si farà un giorno di carcere.

Anche nell’ipotesi assurda di piena condanna alla pena massima di sei mesi di arresto, il nostro sistema penale prevede la possibilità di pene sostitutive: sei mesi di arresto possono essere convertiti in pena pecuniaria.

Scelta di politica legislativa, la guida in stato di ebbrezza è una contravvenzione e non un delitto; come tale, è considerata una violazione meno grave.

E’ prevista e punita dal codice della strada e non dal codice penale. Per il comune sentire essa resterà una infrazione al codice della strada, seppur penalmente rilevante.

E, invece, è sull’elemento deterrente che va condotta l’attenzione.

Nessun dubbio, infatti, che faccia più timore sapere di violare il codice penale che non altro testo normativo.

Nessun dubbio che spaventi l’idea di visitare, anche per poco, il carcere.

Tre i quesiti, allora.

Perché non elevare la guida in stato di ebbrezza da contravvenzione al rango di delitto?

Perché non inserirla come titolo autonomo di reato nel codice penale?

Perché in caso di violazione non prevedere l’obbligo di arresto in flagranza di reato, e il rito direttissimo?

 

Raffaele Incardona

 

Incidente stradale con elisoccorso  

 

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