L’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il modello che i contribuenti interessati devono utilizzare per comunicare all’Ufficio l’adesione ai verbali di constatazione.
Si rammenta che per i verbali consegnati entro il 22.8.2008 la comunicazione deve essere effettuata entro il 30.9.2008.
Il nuovo istituto previsto dall’art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97, consente ai contribuenti che hanno ricevuto un verbale di constatazione (pvc), contenente rilievi che comportano l’emissione di accertamenti parziali in materia di imposte sui redditi ed IVA rispettivamente ex art. 41-bis, DPR n. 600/73 e art. 54, DPR n. 622/72, di chiedere all’Ufficio la “chiusura” agevolata dei rilievi in esso contenuti.
Con l’adesione, che deve avere ad oggetto il contenuto integrale del pvc, il contribuente beneficia della riduzione delle sanzioni edittali ad un ottavo del minimo.
A tal fine entro 30 giorni dalla consegna del verbale l’interessato deve presentare una specifica comunicazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ed all’organo che ha emesso l’atto (Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane).
Successivamente, entro 60 giorni, l’Ufficio notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale, con indicazione delle somme dovute.
Entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione il contribuente deve versare, anche ratealmente, quanto dovuto.
Si rammenta che nell’ambito delle disposizioni transitorie è previsto che, per i pvc consegnati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia per i verbali consegnati entro il 22.8.2008, è possibile effettuare la comunicazione dell’adesione entro il 30.9.2008.
LE MODALITÀ OPERATIVE DELL’ADESIONE
Con il Provvedimento 10.9.2008 l’Agenzia delle Entrate ha approvato l’apposito modello da utilizzare, a pena di nullità, per comunicare l’adesione ai pvc.
Va innanzitutto evidenziato che in presenza di società di persone e soggetti assimilati i singoli soci non possono chiedere di definire la propria posizione sulla base del verbale. Questi ultimi possono utilizzare il modello in esame solo quando “nei confronti di tali soggetti l’Ufficio abbia già provveduto ad inviare l’atto di definizione del reddito ad essi attribuibile”. In altre parole i soci devono attendere la notifica da parte dell’Ufficio dell’atto scaturente dall’adesione della società (con riflessi ai fini IVA e verosimilmente IRAP) prima di poter beneficiare della riduzione delle sanzioni a loro carico. Analoghe modalità devono essere seguite per i soci di società di capitali “trasparenti” ex artt. 115 e 116, TUIR.
Il nuovo modello, reperibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, è così composto:
• un riquadro introduttivo, relativo all’indicazione dei destinatari della comunicazione.
In merito all’indicazione dei destinatari dovrà essere compilato almeno il primo e l’ultimo rigo del riquadro. Se l’organo che ha redatto il pvc coincide con l’Ufficio competente l’ultimo rigo non va compilato;
• la Sezione 1 denominata “Dati del processo verbale di constatazione”.
In particolare è richiesto l’indicazione della data di consegna del processo verbale e dei periodi d’imposta interessati dalle violazioni constatate nel verbale che consentano l’emissione di accertamenti parziali ai fini II.DD. ed IVA.
Le istruzioni alla compilazione specificano che “eventuali riferimenti a periodi d’imposta diversi da quelli indicati nel precedente periodo (dunque non interessati da violazioni cui possa conseguire l’emissione dei predetti accertamenti parziali) non saranno tenuti in alcun conto ai fini della definizione dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate destinatari della comunicazione”;
• la Sezione 2 denominata “Dati dichiarante”.
In particolare nel rigo “in qualità di” va indicata la qualifica del soggetto che presenta la comunicazione. Nel caso in cui la comunicazione riguardi una persona fisica si dovrà riportare “titolare”, mentre se riguarda soggetti diversi dalle persone fisiche si dovrà specificare la carica del soggetto che presenta la comunicazione, come ad esempio, “rappresentante legale”, “curatore fallimentare”, ecc.
Qualora la comunicazione sia inviata da un socio di società di persone e soggetti assimilati o da un socio di società che ha aderito al regime di trasparenza, si dovrà riportare “socio” nel caso di soggetto persona fisica partecipante o la carica del soggetto della società partecipante, indicando, di seguito, la denominazione della società e il relativo codice fiscale;
• un riquadro conclusivo, relativo alla sottoscrizione.
In tale riquadro il soggetto interessato deve indicare la modalità scelta per il pagamento di quanto dovuto (unica soluzione o in forma rateale). Il versamento della prima o unica rata dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione.
Il modello va presentato entro 30 giorni (termine perentorio) dalla data di consegna del verbale (per i soci di società di persone e soggetti assimilati o di società di capitali “trasparenti”, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di definizione) alla competente Agenzia delle Entrate, in ragione dell’annualità oggetto di definizione, e all’organo che ha redatto il verbale:
• mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso fa fede la data del timbro dell’ufficio postale);
• mediante consegna diretta (in tal caso sarà rilasciata attestazione dell’avvenuta consegna), con allegata la fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto che effettua la comunicazione.
Nel caso in cui il verbale si riferisca a più periodi d’imposta, per i quali risultano competenti Uffici diversi dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione va presentata a tutti gli Uffici interessati.
N.B. Le comunicazioni di adesione eventualmente già presentate (in forma libera) devono essere nuovamente presentate utilizzando il nuovo modello.
Carlo Chinellato