LA SCHEDA: Nuove misure per il credito alle Pmi: sospensione mutui, leasing e allungamento finanziamenti

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pmi2In data 28 febbraio 2012 è stato siglato fra i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, l'Abi e le principali Associazioni di Categoria, un nuovo accordo per il credito alle PMI nazionali, finalizzato a creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità correlate all'incerto andamento del ciclo economico, assicurando la disponibilità di adeguate risorse finanziarie alle piccole e medie imprese che, pur registrando tensioni, presentano comunque prospettive economiche positive.

Il nuovo Accordo, che segue i precedenti protocolli d'intesa dell'agosto 2009 e del febbraio 2011, individua alcuni strumenti da utilizzare a sostegno delle PMI, finalizzati al riequilibrio della struttura finanziaria e dell'ampliamento delle opportunità di accesso al credito. 

 

SOSPENSIONE DEI MUTUI E DEI LEASING

Il nuovo accordo prevede la possibilità per le PMI di ottenere la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui e dei leasing finanziari già in essere, che non abbiano già usufruito di precedenti moratorie ai sensi dell'agosto 2009.

La sospensione del pagamento delle rate potrà essere richiesta per un periodo massimo di 12 mesi su operazioni di mutuo – anche agevolato – e di leasing "immobiliare" e per un periodo massimo di 6 mesi su operazioni di leasing "mobiliare". Al momento della richiesta di sospensione, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo mentre gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie; nel caso di leasing, sarà coerentemente postergato anche lì esercizio dell'opzione di riscatto.

ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI

L'accordo prevede la possibilità di allungare la durata dei finanziamenti ottenuti dalle PMI e già in essere alla data di presentazione della richiesta, con le seguenti modalità:

● per le operazioni di mutuo il periodo massimo di allungamento è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento, con il limite massimo di 3 anni per i mutui ipotecari e di 2 anni per i finanziamenti chirografari.

L'allungamento del piano di rimborso potrà essere richiesto anche sulle operazioni che hanno già beneficiato o stanno beneficiando delle moratoria concessa ai sensi dell'Accordo dell'agosto 2009;

● per le operazioni di finanziamento a breve termine per anticipazione crediti, l'allungamento potrà essere richiesto fino al limite massimo di 270 giorni ( 9 mesi), in relazione a ritardi di pagamento che l'impresa ha registrato su crediti anticipati dalla banca.

Le richieste per l'attivazione degli strumenti previsti dal nuovo Accordo, possono essere presentate alle banche aderenti fino al 31.12.2012.

Possono beneficiare degli interventi previsti dal nuovo Accordo, le imprese PMI operanti in Italia appartenenti a tutti i settori economici. Al momento della presentazione della richiesta, le Imprese devono essere classificate dalla banca " in bonis", non devono presentare posizioni scadute e/o sconfinamenti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. L'adesione all'Accordo da parte delle banche è volontaria; non è prevista pertanto nessuna forma di automatismo nella concessione delle misure previste. Nell'eseguire le istruttorie, le banche aderenti si attengono al principio della sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.

L'INVIO DEL MOD. IRE PER I LAVORI DI "RISPARMIO ENERGETICO" A CAVALLO D'ANNO

Con l'art. 4, comma 4, DL n. 201/2011, Decreto c.d. "Salva Italia", la detrazione del 55% per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 è stata prorogata prevedendone l'applicazione per le spese sostenute fino al 31.12.2012.

Si rammenta che in tale occasione il Legislatore ha inoltre specificato che tra gli interventi agevolati di cui al comma 347 (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) è ricompresa anche la "sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria".

In base a quanto previsto dall'art. 29, comma 6, DL n. 185/2008, nei casi in cui:

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