L’Art. 3 del disegno di legge contenente la Finaziaria 2008 (atto Senato n° 1817) presenta rilevanti modifiche in materia di Ires (imposta sul reddito delle società di capitali) e Irap (imposta regionale attività produttive).
I correttivi introddotti, di natura particolarmente rilevante, sono destinati ad entrare in vigore generalmente a partire dal periodo d’imposta 2008.
Passiamo ora in rassegna alcune novità:
Ires
Con la finalità di semplificare le disposizioni riguardanti la deducibilità degli interessi passivi sono introdotte le seguenti nuove regole.
Gli interessi passivi, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili integralmente fino a concorrenza di quelli attivi. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica al lordo degli ammortamenti. La parte indeducibile è rinviata nei successivi cinque periodi d’imposta, sempre che l’eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi non superi a sua volta il 30% del risultato operativo lordo. Tale disposizione non si applica alle imprese individuali ed alle società di persone.
A decorrere dal periodo d’imposta 2008 l’aliquota Ires è fissata nella nuova misura del 27,50%.
Tassazione delle partecipazioni
La misura dell’esenzione delle plusvalenze patrimoniali, con requisiti Pex, passa dall’attuale misura dell’84% alla nuova misura del 95%.
Le plusvalenze sulle partecipazioni non qualificate possedute da privati non subiscono modifiche e continuano ad essere tassate al 12,50% a titolo d’imposta.
Deducibilità quote di ammortamento
Dal 2008 è eliminata, per tutti i beni, la possibilità di dedurre l’ammortamento anticipato (nei primi tre anni di utilizzo dei beni) e anche l’ammortamento accelerato (in ragione di un più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore).
Per quanto riguarda l’indeducibilità dell’ammortamento dei terreni viene ribadita la norma interpretativa del DL n° 118/2007 e pertanto il fondo ammortamento risultante al 31/12/2005 va proporzionato al costo del fabbricato/terreno.
Deducibilità canoni leasing
Per i contratti stipulati dall’1/1/2008 la deduzione dei canoni di leasing è riconosciuta a condizione che:
per i beni mobili la durata del contratto sia non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali;
per i beni immobilila durata del contratto sia non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti di ammortamento se questa risulta essere compresa tra gli 11 anni ed i 18. Nel caso in cui i 2/3 del periodo di ammortamento risulti inferiore ad 11 anni il contratto deve almeno essere di 11 anni; superiore a 18 anni il contratto dovrà durare 18 anni o più.
Deducibilità spese di rappresentanza
Le spese di rappresentanza sono deducibili interamente nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità che verranno fissati con apposito decreto.
Tassazione redditi di partecipazione in società di persone
Le persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di parteciapzione in snc o sas, in contabilità ordinaria, potranno assoggetare i redditi a tassazione separata applicando l’aliquota del 27,50%, a condizione che gli utili non siano prelevati o distribuiti. Se gli stessi verranno prelevati concorreranno a formare il reddito imponibile scomputando l’imposta già versata in proporzione.
Irap
Per le società di capitali la base imponibile risulta quella della differenza tra componenti positivi e negativi risultanti dal conto economico, senza considerare le variazioni fiscali.
Per le imprese individuali e società di persone la base imponibile si determina dalla differenza tra i valori fiscali dei ricavi e variazione delle rimanenze, meno i costi per gli acquisti di beni e merci, i costi per servizi, gli ammortamenti e i canoni di locazione anche finanziaria.
L’aliquota Irap passa dal 4,25 al 3,90 e dal 2008 la dichiarazione Irap andrà presentata direttamente alla Regione o Provincia autonoma.
Passiamo ora in rassegna altre novità della Finanziaria 2008 in materia fiscale.
Maggiore detrazione Ici
I soggetti con reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 50 mila euro possono detrarre dall’Ici dovuta per l’abitazione principale un’ulteriore detrazione pari all’1,33% della base imponibile e comunque non superiore a 200 euro.
Detrazione canoni di locazione dell'abitazione principale
A favore dei soggetti titolare di contratti di locazione ex Legge 431/98, per l’abitazione principale è prevista una detrazione complessiva pari a:
300 euro se il reddito complessivo è pari o inferiore ad 15.493,71 euro;
150 euro se il reddito complessivo è superiore ad 15.493,71 euro ma non ad 30.987,41 euro;
E’ inoltre previsto il riconoscimento di una detrazione in misura pari ad 991,60 euro, per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, cd bamboccioni (per usare l’espressione del nostro ministro dell’Economia), che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale, a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio
E’ prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione Irpaf nella misura del 36% delle spese sostenute dall’1/1/2008 al 31/12/2010.
E’ inoltre prorogata fino al 2010 l’applicazione dell’Iva agevolata 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Spese di riqualificazione energetica edifici
E’ riproposta, con le stesse modalità previste dalla finanziaria 2007 e successivi provvedimenti attuativi, la detrazione Irpef del 55% per le spese sostenute entro il 31/12/2010, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti.
Questi gli argomenti più rilevanti in campo fiscale emergenti dalla finanziaria 2008. Certamente potranno esserci delle modifiche in corso di approvazione definitiva, che deve avvenire entro fine anno.