
Nuovo regime di detrazione dell’Iva sugli autoveicoli
La Finanziaria 2008, in conformità a quanto disposto in ambito comunitario, ha riordinato le regole di detrazione dell’Iva relativa ai veicoli aziendali, stabilendo in particolare che per l’acquisto, leasing, noleggio e manutenzioni, la detrazione è ammessa nella misura del 40%, se i mezzi non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività (nuova lett. c, art. 19 bis1, D.P.R. 633/1972).
Per veicoli aziendali s’intendono i “veicoli stradali a motore”, definiti come i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali:
- “normalmente” adibiti al trasporto stradale di persone o cose;
- con una massa massima autorizzata non superiore a 3,5 t;
- con un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 8.
La riconducibilità di un veicolo nella categoria dei “veicoli stradali a motore” prescinde dunque dalla classificazione risultante dalla carta di circolazione . In altre parole, anche il veicolo immatricolato come autocarro subisce ora le stesse limitazioni alla detraibilità dell’Iva di quello immatricolato come autovettura, qualora abbia le caratteristiche sopra descritte.
Restano esclusi dalla disposizione in esame i motocicli di cilindrata superiore a 350 cc per i quali è confermato il regime di totale indetraibilità, tranne che per i soggetti per i quali gli stessi motocicli formano l’oggetto dell’attività propria.
Le limitazioni alla detrazione dell’Iva operano dunque per i veicoli che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività ovvero che vengano utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
In sostanza il Ministero ha forfettariamente individuato nella misura del 60% la quota di indetraibilità riferibile all’utilizzo privato del mezzo.
Invece, per i veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione, la lett. c) dell’art. 19-bis 1 non pone limitazioni alla detrazione dell’Iva, che risulta pertanto integralmente detraibile.
Come precisato nella recente Risoluzione n. 6/DPF, il concetto di “utilizzo esclusivo nell’esercizio dell’attività” non corrisponde a quello di “oggetto dell’attività”.
Quindi soltanto nel caso in cui si possa sostenere e dimostrare l’utilizzo esclusivo nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, è consentita la detrazione integrale dell’Iva a credito. Qualora l’utilizzo esclusivo non sia sostenibile e dimostrabile, indipendentemente dalla quantificazione dell’utilizzo non aziendale, si ricade nella detrazione forfetaria del 40%.
Dunque, per usufruire della detrazione piena, l’impresa o il professionista avrà comunque il non agevole onere di documentare al Fisco un utilizzo esclusivo.
Il diritto alla detrazione è comunque ridotto in presenza di limitazioni conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette (ad esempio, applicazione del pro-rata).
Veicoli messi a disposizione dei dipendenti a fronte di un corrispettivo.
Sono considerati come utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività anche i veicoli acquistati (o acquisiti in leasing o noleggio) dal datore di lavoro e concessi in uso promiscuo ai dipendenti, a fronte del pagamento di un corrispettivo specifico. Tale corrispettivo, che non può essere inferiore al valore “normale” di utilizzo, viene fatto coincidere con quello del benefit determinato ai fini delle imposte dirette.
In sostanza l’impresa, per poter detrarre integramente l’Iva del veicolo dato in uso al dipendente, dovrà assoggettare ad Iva l’importo del benefit del dipendente.
Veicolo oggetto dell’attività propria o utilizzati da agenti di commercio.
Per i veicoli stradali a motore:
- che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (come, ad esempio, nel caso dei concessionari di autoveicoli, società di leasing e noleggio);
ovvero
- utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio;
non si applica in ogni caso la limitazione forfetaria della detrazione (40%).
Per tali ipotesi, ancorché sia riconosciuta la detrazione integrale dell’Iva a credito dei veicoli in esame, va comunque considerata la regola sancita dall’art. 19, DPR n. 633/72, in base alla quale la detrazione spetta in funzione dell’utilizzo del bene/servizio nell’esercizio dell’attività (principio di inerenza).
Così, ad esempio, per un agente/rappresentante di commercio che utilizza l’autovettura anche per la vita personale e familiare, la detrazione dell’Iva, astrattamente ammessa al 100%, va limitata in funzione dell’uso estraneo all’attività, come stabilito dal comma 4 del citato art. 19, sulla base di “criteri oggettivi, coerenti” con la natura dei beni acquistati. In tal caso la detrazione dell’Iva può essere quantificata anche in una percentuale diversa dal 40% (forfetario) stabilito dalla norma.
Tuttavia, in considerazione della difficoltà di individuare, in concreto, tale quota di Iva indetraibile, il Ministero dell’Economia e delle Finanze precisa che è possibile comunque detrarre integralmente l’Iva all’atto dell’acquisto del veicolo e assoggettare ad imposta il successivo impiego dei beni per finalità personali o familiari, sulla base del valore normale, determinato ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 14 come il prezzo mediamente praticato:
- per beni/servizi della stessa specie o similari;
- in condizioni di libera concorrenza;
- allo stesso stadio di commercializzazione;
- nel tempo e nel luogo in cui è effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.
Nel caso in esame, pertanto, è ammessa la possibilità, preclusa nella ipotesi di detrazione forfetaria al 40%, di procedere alla detrazione integrale dell’Iva all’atto dell’acquisto e assoggettare a Iva l’uso privato del veicolo o la messa a disposizione dello stesso a favore del dipendente.
Osservazioni conclusive.
E' possibile desumere che ai fini della detrazione dell’Iva a credito relativa ai mezzi aziendali è necessario procedere come segue:
1) innanzitutto va verificato che il mezzo rientri nella definizione di “veicolo stradale a
motore”;
2) poi va considerato se per l’acquirente il mezzo è “oggetto dell’attività” ovvero se l’acquirente è un agente o rappresentante di commercio. In tali casi la detrazione è ancorata all’effettivo utilizzo nell’attività. Per gli agenti o rappresentanti di commercio in molti casi è verosimile ipotizzare un utilizzo del mezzo anche per fini personali/familiari, che potrebbe essere quantificato nella percentuale fissata nell’ambito del reddito d’impresa per la (in)deducibilità;
3) non ricorrendo la condizione del punto 2), assume rilevanza la modalità di utilizzo dei veicoli nell’esercizio dell’attività d’impresa/lavoro autonomo:
a) in caso di utilizzo esclusivo nell’esercizio dell’attività la detrazione è integrale;
b) altrimenti (il veicolo non è utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’attività) la detrazione è fissata nella misura forfetaria del 40%, indipendentemente dal riscontro dell’effettiva percentuale riferibile all’uso nell’attività.
altro: responsabilità d'impresa secondo il D.Lgs. 231
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