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Il D.Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità penale delle società in presenza di illeciti dipendenti da reato; le disposizioni in esso previste si applicano alle società fornite di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, ecc.) e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono esclusi da questa disciplina lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionali.


La responsabilità descritta nel D.Lgs. 231/2001, definita “amministrativa”, viene originata dalla commissione di un reato da cui si comprende come l’impronta che disciplina questa responsabilità sia di stampo prettamente penalistico. Nella formulazione della responsabilità che può essere ascritta alla società, assume una rilevanza determinante l’accertamento della colpevolezza. Questa contestazione viene promossa nei confronti delle società che, avendo omesso di adottare le misure necessarie a prevenire la commissione dei reati da parte di propri dirigenti e/o collaboratori, viene considerata, di fatto, responsabile del reato. La responsabilità prevista dal citato decreto pertanto può essere definita come una sorta di “colpa di organizzazione”. Per meglio capirci la mancanza di una idonea struttura organizzativa costituisce un elemento sufficiente per contestare l’esistenza di una responsabilità a carico della società per reati compiuti dai propri dirigenti e/o collaboratori nell’interesse della società stessa.


Per rispondere all’esigenza di garantire un’adeguata efficacia preventiva il “modello di organizzazione” deve essere redatto secondo le caratteristiche proprie di ogni singola società e quindi procedere ad una mappatura dei rischi. Oltre agli aspetti tipici di ogni modello, la normativa di riferimento individua alcuni requisiti minimi che devono essere inseriti nei modelli di organizzazione per poter evitare l’applicazione di sanzioni:

  1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
  2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni delle società in relazioni ai reati da prevenire;
  3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
  4. prevedere obblighi di informazione nei confronti di un’organismo, all’uopo costituito, deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
  5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; prevedere l’adattamento e l’evoluzione del modello al mutamento della realtà organizzativa e operativa della società.

 

 

 

 

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