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Listini prezzi, nuove norme

 

 

La Regione Veneto, con la legge 29/2007, ha previsto che i prezzi, praticati al tavolo o al banco, degli alimenti e delle bevande somministrati nei pubblici esercizi debbano essere esposti in modo chiaro e facilmente leggibile, anche dall’esterno del locale, onde evitare che il consumatore possa incorrere in sgradite sorprese al momento del pagamento.


Per i bar:

  1. l’esercente deve esporre il listino prezzi in un posto ben visibile al pubblico e i prezzi devono essere ben leggibili;
  2. inoltre, deve esporre il listino in modo che sia ben visibile e ben leggibile al pubblico anche dall’esterno;
  3. se il servizio è anche esterno (giardino plateatico, ecc.) occorre che i prezzi delle consumazioni siano esposti alla clientela oppure il menù con i prezzi sia fornito ad ogni singolo tavolo;
  4. ciascun listino deve contenere l’indicazione del prezzo praticato al banco e di quello con servizio al tavolo.

Per la ristorazione: trattorie, pizzerie, ristoranti:

  1. gli esercizi che somministrano pasti formati da una o più portate debbono mettere a disposizione dei clienti il menù con l’elenco delle pietanze e dei prezzi di ciascuna;
  2. anche i bar che preparano piatti di gastronomia devono predisporre apposito menù con relativi prezzi;
  3. sul menù va precisato se gli alimenti “non freschi” siano surgelati o congelati;
  4. lo stesso menù va esposto all’esterno del locale in modo visibile;
  5. se vi è servizio ristorativi in giardino o sul plateatico, va presentato il menù con i prezzi, eventualmente maggiorati, per questo servizio;
  6. non è più possibile presentare il menù “parlato”, bisogna sempre consegnare al cliente il menù scritto con il prezzo di ciascuna portata;
  7. sul menù va indicato il prezzo dell’acqua, dei vini (in assenza della carta dei vini) e dell’eventuale coperto o di costi aggiuntivi;
  8. nel caso di menù a “prezzo fisso” o “turistico”, vanno indicate le portate e quantaltro compreso nel prezzo.

Per la vendita per asporto di prodotti gastronomici o bevande:

  1. i prodotti destinati alla vendita per asporto. Esposti nelle vetrine, sul banco di vendita, scaffali o in altro luogo visibile al pubblico debbono indicare in modo chiaro e ben visibile al pubblico il prezzo di vendita praticato mediante l’uso di un cartellino.

Sanzioni:


Chiunque violi queste disposizioni è punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a 1.550.
Si applicano inoltre le disposizioni degli artt. 17 ter e 17 quater del Tulps, con la chiusura del locale fino a un massimo di tre mesi.

 

Carlo Chinellato

 

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