
«Decreto salva potere d'acquisto», ecco le novità
Tra le novità previste dal decreto legge 27 maggio 2008, n° 93, contenente disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie, si evidenziano:
- l’esclusione dall’Ici dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché di quelle assimilate dal D.Lgs. n. 504/92 o dal regolamento comunale, ad eccezione delle abitazioni di tipo signorile, delle ville e dei castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico;
- l’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10% delle somme corrisposte dal datore di lavoro per le prestazioni di lavoro straordinario, di lavoro supplementare o in funzione di clausole elastiche nonché quelle collegate ad incrementi della produttività, innovazione ed efficienza (c.d. “premi produzione”);
- la possibilità di rinegoziare i mutui contratti per l’acquisto/costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale, ottenendo un piano di rientro basato su rate costanti.
Come previsto dall’art. 6 del decreto, le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e quindi a decorrere dal 29 maggio.
ESCLUSIONE ICI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
L’art. 1, comma 1 del decreto legge n. 93/2008 prevede che:
“A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”.
Da quanto sopra deriva che, già con riferimento all’Ici dovuta per il 2008, il cui versamento a titolo d’acconto va effettuato entro il prossimo 16.06.2008, trova applicazione la nuova disposizione in base alla quale l’Ici non è dovuta per l’immobile adibito ad abitazione principale.
Al fine di meglio definire l’ambito di applicazione di tale esclusione dall’imposta, i commi 2 e 3 del citato art. 1 specificano che:
- per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle a esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dell’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
- dal punto di vista soggettivo, la norma fa riferimento ai “soggetti passivi” ICI e quindi sia a coloro che possiedono a titolo di proprietà l’immobile adibito ad abitazione principale sia a coloro che vantano sulla stessa un diritto reale di godimento (quali il diritto d’uso, d’usufrutto o di abitazione).
- dal punto di vista oggettivo, ai fini in esame, l’immobile va considerato abitazione principale quando:
- soddisfa la definizione di abitazione principale ovvero rientra nelle assimilazioni alla stessa contenute nel D.Lgs. n. 504/92;
oppure
- è assimilato all’abitazione principale per espressa previsione del regolamento comunale.
Conseguentemente, per beneficiare dell’esenzione Ici, in base a quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 504/92, l’immobile deve costituire:
- l’abitazione principale del soggetto passivo ICI, intesa come l’immobile nel quale “il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente” (ex art. 8, comma 2);
- l’abitazione principale dei soci assegnatari delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edili a proprietà indivisa ovvero l’abitazione principale degli assegnatari di case popolari, per le quali l’art. 8, comma 4 prevede l’equiparazione all’abitazione principale;
- la ex casa coniugale del soggetto passivo ICI non assegnatario della stessa, per il quale l’art. 6, comma 3-bis prevede lo stesso trattamento riservato agli immobili che rientrano nella definizione di abitazione principale di cui al citato art. 8, comma 2, a condizione che il soggetto interessato non possieda un altro immobile adibito a sua abitazione principale per il quale beneficia già dell’esclusione in esame.
In aggiunta a quanto sopra, per individuare altri casi di esclusione è necessario verificare quanto previsto nei regolamenti comunali. Così, ad esempio, è possibile riscontrare l’assimilazione all’abitazione principale e quindi l’esclusione dall’ICI anche per:
- l’immobile adibito ad abitazione principale solo dei familiari (ad esempio, figli e genitori) del soggetto passivo Ici;
- l’immobile posseduto e non locato dall’anziano o dal disabile che ha la residenza in un istituto di ricovero o sanitario.
Ancorché il Decreto in esame al fine di individuare gli immobili “abitazione principale” esclusi dall’ICI disponga che è necessario fare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 504/92 e dai regolamenti comunali, il beneficio si dovrebbe estendere anche all’unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da un cittadino italiano residente all’estero e non locata, in quanto l’art. 1, comma 4-ter, DL n. 16/93 dispone espressamente l’equiparazione di tali unità immobiliari all’abitazione principale ai fini dell’applicazione dell’art. 8 comma 2, D.Lgs. n. 504/92.
Sempre per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della norma va infine evidenziato che, per quanto riguarda il trattamento delle pertinenze, va considerato sia quanto previsto in linea generale sia ciò che i singoli Comuni dispongono con riferimento alle stesse.
In altre parole:
- in osservanza del principio generale, alle pertinenze va riservato lo stesso trattamento fiscale previsto per l’abitazione principale;
- nel rispetto del potere regolamentare dei Comuni in ambito ICI, il trattamento previsto per l’abitazione principale va applicato al numero o alla tipologia di pertinenze che il Comune riconosce come tali, fermo restando l’obbligo di riconoscerne almeno una.
ABITAZIONI PRINCIPALI ALLE QUALI NON SI APPLICA L’ESCLUSIONE
Per espressa previsione del citato art. 1, l’esclusione dall’ICI non trova mai applicazione se l’abitazione principale risulta accatastata A1, A8 o A9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico).
Per detti immobili l’Ici va calcolata, come di consueto, applicando l’aliquota Ici e la detrazione comunale prevista per l’abitazione principale.
NUOVA TASSAZIONE PER PREMI, LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE
Nell’ambito delle misure volte ad incentivare l’incremento della produttività del lavoro, l’art. 2, DL n° 93/2008 introduce in via sperimentale, per il periodo compreso tra l’1.7 e il 31.12.2008, l’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate:
- per le prestazioni di lavoro straordinario di cui al D.Lgs. n. 66/2003;
- per le prestazioni di lavoro supplementare ovvero per le prestazioni rese in funzione di clausole elastiche, esclusivamente nell’ambito di contratti a tempo parziale stipulati prima del 29.5.2008;
- in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa nonché di altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa (c.d. “premi produzione”).
La nuova modalità di tassazione delle predette somme trova applicazione:
- salva espressa rinuncia scritta del lavoratore;
- su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000,00;
- con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 30.000,00.
Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, dal tenore letterale della norma non si dovrebbe fare riferimento al reddito complessivo del soggetto interessato ma al solo reddito di lavoro dipendente.
Come specificato dal comma 2 dell’art. 2 in esame, i predetti redditi, essendo assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito del contribuente. Tali somme continuano invece ad avere rilevanza per l’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
L’imposta sostitutiva è applicata dal datore di lavoro. Considerato che la tassazione al 10% spetta solo ai soggetti che nel 2007 hanno conseguito un reddito non superiore ad € 30.000,00, nei casi in cui il sostituto che dovrebbe applicare l’imposta sostitutiva nel 2008 non è quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi 2007 (mod. CUD 2008) spetta al lavoratore dichiarare per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente 2007.
Contestualmente a tali disposizioni lo stesso art. 2 al comma 6 prevede la soppressione dell’art. 51, comma 2, lett. b), TUIR in base al quale:
“Non concorrono a formare il reddito:
- le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta a € 258,23, nonché i sussidi occasionali connessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 172”.
A decorrere dal 29.05.2008, quindi, tali somme concorrono a formare il reddito ossia diventano imponibili.
Si evidenzia che tale modifica:
- trova applicazione con riferimento alla generalità dei soggetti destinatari delle erogazioni e dei sussidi contemplati dalla citata lett. b) e non solo per i soggetti sopra individuati che possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 10%;
- ha carattere definitivo in quanto non è limitata al predetto periodo “sperimentale” cui si riferisce la tassazione agevolata sopra commentata.
RINEGOZIAZIONE MUTUI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Al fine di rendere più sostenibile l’onere derivante dall’aumento dei tassi d’interesse per i soggetti che hanno contratto mutui a tasso variabile per l’acquisto/costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale, l’art. 3 del Decreto in esame prevede la possibilità a scelta degli istituti di credito in prima battuta e dei soggetti interessati successivamente, di rinegoziare il mutuo originariamente stipulato, in modo tale da ottenere un piano di rientro basato su rate mensili costanti. La struttura del “nuovo” contratto prevede in sostanza:
- la rinegoziazione del mutuo originario, prevedendo il versamento, per tutta la durata del mutuo, di rate mensili fisse, di importo pari all’ammontare risultante dall’applicazione, all’importo del mutuo originario, del tasso d’interesse medio del 2006;
- la contestuale creazione di un “conto di finanziamento accessorio” nel quale confluisce la differenza tra la rata mensile fissa versata e l’importo che risulta dovuto applicando le condizioni previste dal mutuo originariamente stipulato.
Quanto sopra comporta che, in presenza di un aumento dei tassi d’interesse, si generi nel tempo un debito di importo superiore a quello che il contraente “copre” con il versamento delle rate mensili fisse. Tale ulteriore importo, confluito nel “conto di finanziamento accessorio”, dovrà essere rimborsato dal cliente, sempre con il versamento di rate costanti, a decorrere dalla originaria data di scadenza del mutuo.
Quindi:
- in presenza di tassi d’interesse crescenti, la possibilità di versare rate costanti si traduce in un allungamento della durata del mutuo rispetto a quella originariamente prevista;
- al verificarsi di un calo dei tassi d’interesse, il versamento di rate costanti può determinare un saldo a favore del mutuatario che verrà imputato a credito sul suddetto conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito di detto conto fosse interamente rimborsato, l’ammortamento del mutuo tornerebbe ad essere effettuato secondo la rata variabile originariamente prevista.
Le operazioni di rinegoziazione, per espressa previsione del comma 8 del citato art. 3, sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.
Va evidenziato che quanto sopra può trovare applicazione:
- con riferimento ai mutui stipulati prima del 29.5.2008;
- a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente all’1.1.2009.
Carlo Chinellato
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