Nella Finanziaria 2008 è contenuto il nuovo regime dei contribuenti minimi per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo e che percepiscono ricavi o compensi pari o inferiori a 30 mila euro.
Le principali semplificazioni riguardano l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili, dagli obblighi Iva, dall’Irap e dagli studi di settore.
Il reddito viene assoggettato ad imposta sostitutiva del 20% e determinato analiticamente con applicazione del principio di cassa.
Il regime in esame si caratterizza per una notevole semplificazione degli adempimenti contabili.
ACCESSO AL REGIME
Per poter accedere al regime occorre che le persone fisiche sercenti attività d’impresa, arti o professioni soddisfino i seguenti requisiti:
- aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 30 mila euro;
- non aver effettuato cessioni all’esportazione;
- non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o simili;
- non aver effettuato acquisti di beni strumentali nel triennio precedente per un importo superiore a 15 mila euro;
Oltre ai soggetti che svolgono già un’attività d’impresa/lavoro utonomo, il regime può essere applicato anche dalle persone fisiche che iniziano l’attività, a condizione che attestino nella dichiarazione di inizio attività la sussistenza dei requisiti sopra indicati.
Non possono accedere al regime dei contribuenti minimi i soggetti:
- che si avvalgono di regimi speciali Iva;
- non residenti;
- che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10 n° 8) Dpr 633\72 e di mezzi di trasporto uovi ex art. 53 DL 331\93;
- soci\associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti.
Inoltre non sono compatibili con il regime dei contribuenti minimi i regimi speciali Iva riguardanti queste attività:
- agricoltura attività connesse e pesca;
- vendita sali e tabacchi;commercio di fiammiferi;
- editoria;
- gestione di servizi di telefonia pubblica;
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- agenzie di viaggio e turismo;
- agriturismo;
- vendite a domicilio;
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione;
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o a collezione.
SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI
Ai fini IVA, i contribuenti minimi
- non addebitano l’Iva a titolo di rivalsa;
- non hanno diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti;
- sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta;
- sono esonerati dall’obbligo di registrazione delle fatture messe e ricevute e dei corrispettivi;
- sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione e comunicazione annuale e dalla compilazione degli elenchi clienti e fornitori;
Ai fini imposte sui redditi
Sono esonerati, anche ai fini delle imposte sui redditi, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Gli stessi sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi. Per gli esercenti arti e professioni si ribadisce ’obbligo di tenere uno o più conti correnti e di riscuotere i compensi in denaro attraverso mezzi di pagamento elettronici.
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è determinato in modo semplificato come differenza tra l’ammontare dei ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute con l’applicazione per criterio di cassa.
Il reddito così determinato è assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali in misura pari al 20%.
Non vi è alcuna ipotesi di esonero dall’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte del sostituto d’imposta.
Ai fini degli studi di settore
Sono esclusi dagli studi di settore, e anche dai parametri.
Ai fini Irap
Sono esenti dall’IRAP.
SANZIONI
Va evidenziato che è previsto un inasprimento delle sanzioni previste dal D.Lgs n° 471\97 in misura pari al 10% nel caso di infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti e le condizioni per usufruire del regime, qualora il maggior reddito accertato superi del 10% quello dichiarato.
Carlo Chinellato