
Palazzo della Consulta, Roma, sede della Corte Costituzionale
Regione e lavori pubblici
Può la Regione Veneto legiferare sui lavori pubblici di interesse regionale?
Questo è l’interrogativo che mi sono posto dopo aver esaminato la sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 19-23 novembre 2007.
Con questa sentenza il Giudice delle Leggi ha sostanzialmente bocciato il ricorso con cui la Regione Veneto ha impugnato una serie di disposizioni contenute nel decreto Legislativo 12.4.2006 n. 163 - recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” - per asserita illegittimità costituzionale.
Come noto, il “Codice dei contratti pubblici …” n. 163 del 2006 - dando attuazione alle Direttive Comunitarie 2004/17 e 2004/18 – ha raccolto in un unico corposo testo normativo le discipline sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dei settori speciali.
Così, lo Stato è entrato in conflitto con le Regioni alle quali, come si sa, l’art. 117 della Costituzione (come modificato dalla Legge Cost. 18.10.2001 n. 3) attribuisce potestà legislativa.
Esaminando le varie censure sollevate dalla Regione Veneto circa il Codice, emerge con evidenza che la censura più rilevante riguarda l’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 163 del 2006, secondo cui “le regioni … non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione:
alla qualificazione e selezione dei concorrenti;
alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;
ai criteri di aggiudicazione;
al subappalto;
…………….;
alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza;
alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative;
al contenzioso.
Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture”.
Secondo la nostra Regione, lo Stato non potrebbe vincolare le Regioni con un insieme di norme, dettagliate ed eterogenee, tutte accomunate dal vincolo dell’inderogabilità.
Ma questa censura regionale è stata “respinta” dalla Corte Costituzionale, che si è richiamata alla “tutela della concorrenza” che l'art. 117 della Cost. (al comma 2, lett. e) attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e che, secondo il “Giudice delle Leggi”, avrebbe un carattere “trasversale”, cioè sarebbe “una funzione esercitabile su più oggetti”.
Secondo la Corte, per stabilire gli esatti confini della materia, occorre un doppio livello di verifica: e cioè accertare, anzitutto, che la normativa statale sia astrattamente riconducibile ai principi della concorrenza e, poi, che la stessa normativa sia rispondente al fine perseguito secondo i criteri di proporzionalità e adeguatezza.
Sulla base di questa argomentazione, il “Giudice delle Leggi” ha ritenuto che i settori indicati nel predetto art. 4 del D.Lgs. n. 163 del 2006 rientrano astrattamente nell’ambito della tutela della concorrenza (primo livello di verifica), mentre non sarebbe possibile verificarne la proporzionalità e l’adeguatezza (secondo livello di verifica) in quanto la norma in parola determina solo i settori ma non ne precisa i contenuti (stabiliti dalle altre disposizioni).
E' evidente che la sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 2007 rappresenta “una vittoria” dello Stato sulle Regioni.
Così come è evidente che, allo stato, la risposta - da dare all’interrogativo che mi sono posto all’inizio - non può che essere questa: la Legge Regione Veneto n. 27 del 7.11.2003 (come modificata, da ultimo, dalla L.R.V. 20.7.2007 n. 17), contenente le “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” ha una “valenza” secondaria rispetto alle disposizioni contenute nel Codice statale dei contratti pubblici (alle quali ultime la Regione Veneto deve in definitiva uniformarsi).
A questo punto, resta da fare solo qualche altra breve considerazione.
La prima è che la Regione Veneto potrebbe ottenere qualche risultato in più se la Corte Costituzionale sarà chiamata ad occuparsi delle disposizioni contenute nelle leggi regionali sugli appalti pubblici in quanto, in quella sede, sarà possibile esperire il secondo livello di verifica, quello relativo alla proporzionalità e all’adeguatezza della normativa statale rispetto alla finalità della concorrenza.
Un’ultima considerazione è che questi conflitti tra lo Stato e le Regioni dimostrano che la riforma costituzionale del 2001 (ispirata, almeno nelle intenzioni, al potenziamento dell’autonomia regionale) non ha introdotto criteri chiari di riparto delle competenze (né ha previsto un opportuno meccanismo di mediazione tra gli Enti titolari della potestà legislativa).
Comunque sia - e così concludo queste brevi riflessioni – la sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 2007 “rafforza” il Codice statale dei Contratti Pubblici e, al contempo, “indebolisce” notevolmente la Legge n. 27 del 2003 con cui la Regione Veneto ha disciplinato i lavori pubblici di interesse regionale.
Marco Bertazzolo
commenta