
LA TELENOVELA DELLA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE PER LE AUTO AZIENDALI
Per la deducibilità dei costi dell’auto aziendale, nell’arco di due soli periodi d’imposta (2006 e 2007), sono cambiate le regole per ben tre volte.
Il legislatore per le imposte sui redditi è stato condizionato dalle modifiche alla detraibilità dell’Iva prescritte dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 14 settembre 2006 (causa C-228/05), che ha stabilito la detraibilità dell’Iva per l’auto aziendale, esclusa anteriormente dal legislatore italiano (salvo rari casi come ad esempio per gli agenti di commercio). Per far fronte al conseguente calo di gettito Iva il D.l. 262/2006 rese di fatto indeducibili tutti i costi delle auto aziendali con un incremento del carico fiscale per le imprese, che ha influito sensibilmente sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2006.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (in data 27 giugno 2007) della Decisione del Consiglio Ue 18 giugno 2007, il governo italiano veniva autorizzato ad introdurre una percentuale limitata per la detrazione dell’Iva relativa ai veicoli aziendali e nella misura del 40%.
Successivamente con la legge di conversione del D.l. 81/2007 (c.d. decreto tesoretto) approvata definitivamente dal Senato il 3 agosto 2007, viene ripristinata la deducibilità fiscale dei costi per le auto aziedali per il 2007, ed introdotto un bonus retroattivo per l’esercizio 2006 con facoltà di valutare una riduzione dell’acconto di novembre 2007.
Fare confusione è quasi inevitabile: i contribuenti si trovano a fare i conti con tre gruppi di regole per il calcolo delle imposte dirette:
Passiamo ora in rassegna le regole stabilite dal D.l. 81/2007 per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette (Irpef, Ires e Irap), in riferimento all'esercizio 2007. Torna ad essere rilevante la distinzione tra auto impiegate per l’attività d’impresa e quelle assegante ad uso promiscuo a dipendenti.
Il decreto 81 ripristina alcune deduzioni per i costi auto sostenuti nel 2006, consentendo ai contribuenti di far valere l’eccedenza, che ora diventa deducibile, nella dichiarazione da presentare nel 2008.
Sarà inoltre possibile ridurre la seconda rata dell’acconto da versare a novembre 2007, calcolandola sul reddito dichiarato nel 2006 diminuito della nuova deduzione.
Da quanto argomentato il lettore potrà rendersi conto di quanto complesso sia il sistema fiscale. La carenza di regole certe e costanti nel tempo mette gli operatori in condizioni di difficoltà ed incertezza durevoli.
Carlo Chinellato
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