LA TELENOVELA DELLA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE PER LE AUTO AZIENDALI

 

Per la deducibilità dei costi dell’auto aziendale, nell’arco di due soli periodi d’imposta (2006 e 2007), sono cambiate le regole per ben tre volte.


Il legislatore per le imposte sui redditi è stato condizionato dalle modifiche alla detraibilità dell’Iva prescritte dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 14 settembre 2006 (causa C-228/05), che ha stabilito la detraibilità dell’Iva per l’auto aziendale, esclusa anteriormente dal legislatore italiano (salvo rari casi come ad esempio per gli agenti di commercio). Per far fronte al conseguente calo di gettito Iva il D.l. 262/2006 rese di fatto indeducibili tutti i costi delle auto aziendali con un incremento del carico fiscale per le imprese, che ha influito sensibilmente sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2006.


Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (in data 27 giugno 2007) della Decisione del Consiglio Ue 18 giugno 2007, il governo italiano veniva autorizzato ad introdurre una percentuale limitata per la detrazione dell’Iva relativa ai veicoli aziendali e nella misura del 40%.


Successivamente con la legge di conversione del D.l. 81/2007 (c.d. decreto tesoretto) approvata definitivamente dal Senato il 3 agosto 2007, viene ripristinata la deducibilità fiscale dei costi per le auto aziedali per il 2007, ed introdotto un bonus retroattivo per l’esercizio 2006 con facoltà di valutare una riduzione dell’acconto di novembre 2007.


Fare confusione è quasi inevitabile: i contribuenti si trovano a fare i conti con tre gruppi di regole per il calcolo delle imposte dirette:

    1. quelle per il modello Unico 2007 da inviare all’Amministrazione finanziaria entro il prossimo 1° ottobre 2007;
    2. quelle da applicare per il calcolo degli acconti di novembre 2007;
    3. quelle a regime dal 2007 da applicare ad Unico 2008.

Anche ai fini IVA le cose non cambiano:

    1. fino al 13 settembre 2006 l’imposta era indetraibile con possibilità di chiedere il rimborso, verificate determinate condizioni di legge;
    2. dal 14 settembre 2006 al 26 giugno 2007 la detrazione si è praticata secondo regole di effettivo impiego;
    3. dal 27 giugno 2007 è scattata la detraibilità uniforme al 40%, salvo particolari casi.

Passiamo ora in rassegna le regole stabilite dal D.l. 81/2007 per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette (Irpef, Ires e Irap), in riferimento all'esercizio 2007. Torna ad essere rilevante la distinzione tra auto impiegate per l’attività d’impresa e quelle assegante ad uso promiscuo a dipendenti.

    1. Se l’autovetture è utilizzata nell’esercizio di impresa o da lavoratori autonomi, le spese sono deducibili nel limite del 40% del loro ammontare. La deduzione degli ammortamenti e canoni leasing spetta sempre per il 40% e non superiore a 18.076 euro. Per il noleggio la deduzione spetta nel limite del 40%, per un importo non superiore a 3.615 euro anno.
    2.  Se l’autovettura è assegnata ad un dipendente, per oltre la metà del periodo d’imposta, i costi sono deducibili nella misura del 90%.
    3. Per le auto concesse in uso promiscuo agli amministratori, la società potrà scalare interamente l’ammontare del benefit calcolato per l’amministratore, mentre le spese eccedenti sono deducibili al 40%.

Il decreto 81 ripristina alcune deduzioni per i costi auto sostenuti nel 2006, consentendo ai contribuenti di far valere l’eccedenza, che ora diventa deducibile, nella dichiarazione da presentare nel 2008.


Sarà inoltre possibile ridurre la seconda rata dell’acconto da versare a novembre 2007, calcolandola sul reddito dichiarato nel 2006 diminuito della nuova deduzione.


Da quanto argomentato il lettore potrà rendersi conto di quanto complesso sia il sistema fiscale. La carenza di regole certe e costanti nel tempo mette gli operatori in condizioni di difficoltà ed incertezza durevoli.

Carlo Chinellato

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