
Antiriciclaggio punto per punto
L’art. 49 del decreto Lgsl 231/2007 dispone che, con decorrenza 30 aprile 2008, è vietato il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.
Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a 5.000 euro, effettuata in momenti diversi.
Si ritiene che, di norma, il pagamento di una fattura ad es. per 12.000 euro effettuata in tre rate (es. 10, 20, 30 giorni) potrà continuare ad essere effettuato in contanti.
Assolutamente da evitare saranno, di contro, i prelevamenti o finanziamenti ravvicinati in contanti fra soci e società (siano esse di capitali o di persone) se le operazioni vanno, complessivamente, ad eguagliare o superare i 5.000 euro.
Di conseguenza per i casi di prelevamenti/versamenti fra soci e società appare quindi opportuno utilizzare movimentazioni in conto corrente per gli importi eccedenti i 5.000 euro.
In aggiunta alla revisione della normativa riguardante gli obblighi antiriciclaggio a carico di una vasta platea di soggetti sono state modificate le regole in tema di:
· utilizzo degli assegni bancari o postali nonché degli assegni circolari e dei vaglia postali o cambiari;
· utilizzo dei libretti di deposto bancari o postali al portatore.
A decorrere dal 30 aprile 2008, le banche e le Poste sono tenute a rilasciare, in linea generale, moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità.
La clausola di non trasferibilità dovrà inoltre essere apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.
Il rilascio di moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità sarà possibile:
solo a seguito di presentazione, da parte del soggetto interessato, di una specifica richiesta
scritta alla banca ovvero alle Poste; pagando 1,50 euro a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.
Gli assegni e vaglia trasferibili: potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a 5.000 euro; dovranno riportare, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità.
Viene previsto inoltre che:
· sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro (che non possono mai essere privi della clausola di non trasferibilità);
· sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (indipendentemente dall’importo); è sempre necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario.
Per consentire l’attività di accertamento e contrasto al riciclaggio, le banche e le Poste saranno inoltre tenute a fornire ai soggetti autorizzati a richiedere informazioni ex art. 7, DPR n. 605/73 (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.) i dati identificativi ed il codice fiscale:
· dei soggetti ai quali sono stati rilasciati moduli di assegni in forma libera;
· dei soggetti che hanno presentato tali assegni per l’incasso.
In merito il Ministero delle Finanze nella citata Circolare n. 33124 ha chiarito quanto segue:
- gli assegni liberi emessi, per importi inferiori a € 12.500, anteriormente al 30.4.2008 ed incassati successivamente saranno considerati regolari;
- gli assegni emessi dal 30.4.2008, per importi pari o superiori a € 5.000 senza l’indicazione del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità, saranno comunque pagati dalla banca/Poste. Tuttavia queste ultime comunicheranno tale irregolarità al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- le scorte di carnet di assegni in giacenza presso banche/Poste potranno essere utilizzate
anche successivamente al 29.4.2008, previa apposizione su ogni assegno della barratura sull’indicazione del limite di € 12.500 nonché della clausola di non trasferibilità.;
- i carnet di assegni in possesso della clientela alla data del 29.4.2008 potranno essere utilizzati anche successivamente con il rispetto dei nuovi limiti;
- per i moduli di assegni ritirati dalla clientela fino al 29.4.2008 ed utilizzati successivamente non è dovuta l’imposta di bollo di € 1,50; in ogni caso il loro utilizzo dovrà essere effettuato rispettando i nuovi limiti;
- in caso di girata, l’indicazione del codice fiscale del girante è sempre necessaria anche con riferimento agli assegni rilasciati anteriormente al 30.4.2008; in mancanza del codice fiscale del girante la banca/Poste non effettueranno il pagamento dell’assegno; la nullità della girata “sarà operativa anche qualora il girante sia sprovvisto del codice fiscale”,nonché “qualora il codice fiscale del girante sia manifestamente errato”;
- in presenza di una girata effettuata “per conto di un diverso soggetto titolare della convenzione di assegno (ad es. una persona giuridica) il codice fiscale da indicare è quello del soggetto titolare del medesimo rapporto (nell’esempio la persona giuridica)”;
- non è necessaria l’apposizione del codice fiscale da parte del giratario che pone all’incasso l’assegno emesso in forma libera o non trasferibile qualora egli sia stato già identificato dalla banca/Poste o venga identificato al momento dell’incasso medesimo;
- la regolarità delle girate sarà controllata dalla banca/Poste tenendo conto della firma di girata, della regolarità formale del codice fiscale nonché della sua compatibilità con la firma di girata, semprechè ciò non risulti possibile come nel caso, ad esempio, di firma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario per conto di un altro soggetto;
- Gli assegni emessi all’ordine del traente (c.d. assegni “m.m.”, me medesimo) potranno essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o alle Poste, inibendo quindi la possibilità di essere oggetto di trasferimento, ossia di girare a terzi tali assegni.
La comunicazione al Mef delle violazioni nell'uso degli assegni
L’art. 51 del citato Decreto n. 231/2007 prevede espressamente al comma 2 che, qualora si verifichino infrazioni al corretto uso degli assegni, il soggetto tenuto a darne comunicazione al
MEF entro 30 giorni è la banca/Poste che accetta in versamento l’assegno “non regolare” ovvero effettua l’estinzione dell’assegno “non regolare”.
Sanzioni
Per le violazioni riguardanti le disposizioni sopra esaminate ed in particolare in presenza di:
· assegni bancari e postali di importo superiore ad € 5.000 ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari emessi senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità;
· assegni emessi all’ordine del traente non girati direttamente per l’incasso;
l’art. 58 del citato Decreto n. 231/2007 prevede l’applicazione di una sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
Le nuove regole per i libretti di deposito al portatore
A decorrere dal 30.4.2008, è previsto che il saldo dei libretti di deposito al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000.
Per i libretti di deposito esistenti al 30.4.2008 con un saldo pari o superiore a € 5.000, il portatore dovrà provvedere, entro il 30.6.2009:
- ad estinguere il libretto;
ovvero
- a ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite di € 5.000;
In caso di trasferimento di libretti di deposito al portatore, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni.
Sanzioni
L’art. 58 del citato Decreto n. 231/2007 prevede:
· per i libretti di deposito al portatore con saldo superiore ad € 5.000 la sanzione dal 20% al 40% del saldo;
· per i libretti di deposito al portatore esistenti al 30.4.2008 con saldo pari o superiore al limite di € 5.000 per i quali entro il 30.6.2009 non si provveda alla riduzione del saldo ovvero all’estinzione, la sanzione dal 10% al 20% del saldo;
· in caso di mancata comunicazione entro 60 giorni dei dati richiesti nei casi di trasferimento del libretto di deposito, la sanzione dal 10% al 20% del saldo.
Money transfer
A decorrere dal 30.4.2008, è previsto che i trasferimenti di denaro non potranno superare € 2.000. Tale importo potrà essere elevato fino ad € 5.000 nel caso in cui il soggetto che effettua l’operazione produca idonea documentazione attestante la congruità della stessa (ad esempio, acquisto di una casa nel Paese d’origine, necessità improvvisa della famiglia).
Conti anonimi
L’art. 50, D.Lgs. n. 231/2007 dispone infine (riproponendo di fatto le misure già vigenti) il divieto, a decorrere dal 29.12.2007:
1. di apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
2. di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.
Carlo Chinellato
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