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La scheda

 

La conversione in legge della manovra d'estate

 

Con la conversione in legge della manovra d’estate sono sostanzialmente state confermate le principali novità fiscali contenute nel Decreto originario, quali l’abolizione degli elenchi clienti e fornitori, la soppressione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei compensi per i lavoratori autonomi, l’innalzamento a € 12.500 del limite all’uso del contante, nonché l’inasprimento delle regole di tassazione delle società cooperative.

Tra le novità introdotte durante l’iter di conversione in legge si segnala il nuovo regime, sia ai fini IVA che ai fini reddituali, previsto per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande. In particolare la relativa IVA sarà integralmente detraibile a decorrere dall’1.9.2008, mentre le corrispondenti spese saranno deducibili, a decorrere dal 2009, nella misura del 75% (fermo restando il limite del 2% dei compensi per i lavoratori autonomi).
Di seguito si illustrano, evidenziando conferme e novità, le principali disposizioni fiscali.

ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CAPITAL GAIN

È confermata l’introduzione del nuovo comma 6-bis all’art. 68, TUIR, che disciplina la determinazione del c.d. capital gain, in base al quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni:
- in società costituite da non più di 7 anni;
- possedute da almeno 3 anni;
non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono quindi da considerarsi esenti:
1) a condizione che entro 2 anni dal conseguimento della plusvalenza, la stessa sia reinvestita (mediante la sottoscrizione del capitale sociale ovvero l’acquisto di partecipazioni) in una società, costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività;
2) per un importo pari alla plusvalenza reinvestita e comunque non superiore al quintuplo del costo
sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, per l’acquisizione o realizzazione di beni materiali ammortizzabili (diversi dagli immobili),
di beni immateriali ovvero per spese di ricerca e sviluppo.

GAZZETTA UFFICIALE TELEMATICA

È confermato che a decorrere dall’1.1.2009, al fine di ridurre l’utilizzo della carta, la Gazzetta Ufficiale sarà diffusa in via telematica.

SEMPLIFICAZIONI ADEMPIMENTI PRIVACY

L’art. 29, che dispone alcune semplificazioni degli adempimenti previsti in materia di privacy, in  sede di conversione è stato in parte riformulato.
Per quanto riguarda il venir meno dell’obbligo di tenere il DPS, in sostituzione del quale è sufficiente un’autocertificazione da parte del titolare del trattamento dei dati, attestante l’osservanza delle misure di sicurezza richieste dal Codice della privacy, il nuovo testo del comma 1-bis, aggiunto all’art. 34, D.Lgs. n. 196/2003, individua quali possibili beneficiari di tale semplificazione i “soggetti che trattano dati personali non sensibili, e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero all’adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale”.

LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI

È confermata la modifica all’importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti di cui all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 che, a decorrere dal 30.4.2008, aveva previsto il divieto di utilizzo del contante per importi pari o superiori a € 5.000. L’art. 32, comma 1 del Decreto in esame dispone, a decorrere dal 25.6.2008, l’innalzamento di detto limite a € 12.500.
VIOLAZIONI USO DEL CONTANTE
Fino al 29.4.2008 Importi superiori a € 12.500
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 Importi pari o superiori a € 5.000
Dal 25.6.2008 Importi pari o superiori a € 12.500
Sono confermate anche le modifiche apportate alla normativa che, a decorrere dal 30.4.2008, disciplina l’uso degli assegni. Il comma 1 dell’art. 32 in esame dispone infatti che, a decorrere dal 25.6.2008:
- gli assegni bancari e postali sono trasferibili se emessi per importi inferiori a € 12.500;
- ferma restando la necessità di pagare l’imposta di bollo di € 1,50 per ciascun assegno trasferibile, a decorrere dal 25.6.2008, non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante.
Va segnalato che l’innalzamento a € 12.500 del limite concerne anche il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI

A decorrere dal 25.6.2008, i lavoratori autonomi non sono più obbligati a:
- tenere uno o più c/c sui quali far confluire gli incassi/proventi professionali;
- incassare i compensi di importo pari o superiore al limite fissato (fino al 30.6.2008) a € 1.000, esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).

STUDI DI SETTORE

È confermata la modifica dell’art.1, comma 1, DPR n. 195/99, a seguito della quale è previsto che, ferma restando la possibilità di effettuare accertamenti basati sugli studi di settore dal periodo d’imposta in cui gli stessi entrano in vigore e la possibilità di stabilire con specifici regolamenti tempi e modalità diversi di applicazione, gli studi di settore devono essere pubblicati, anziché entro il 31.3 dell’anno successivo:
- per il 2008, entro il 31.12.2008;
- a partire dal 2009, entro il 30.9 del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore.
È inoltre confermata la previsione che, a decorrere dal 2009, gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale, con modalità attuative da definire con apposito Decreto, che prevederà, tra l’altro, la gradualità fino al 2013 dell’elaborazione su base regionale o comunale nonché la partecipazione dei Comuni.

ABROGAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

È confermata l’abrogazione dell’art. 8-bis, comma 4-bis, DPR n. 322/98 con la conseguente soppressione dell’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori. Tale novità decorre dagli elenchi relativi al 2008.
Contestualmente è stato modificato anche il comma 6 del citato art. 8-bis riguardante le sanzioni per l’omessa, incompleta o non veritiera presentazione degli elenchi clienti e fornitori. In merito si evidenzia che la soppressione del regime sanzionatorio si riflette anche sulle eventuali irregolarità degli elenchi clienti fornitori presentati nel 2007 (relativi al 2006) e nel 2008 (relativi al 2007).

TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI SRL

Il nuovo comma 1-bis, aggiunto all’art. 36 nell’iter di conversione in legge del Decreto in esame, prevede che il trasferimento di quote di srl può essere effettuato con atto sottoscritto con firma  digitale, da depositare entro 30 giorni presso l'Ufficio del registro delle imprese a cura di un intermediario abilitato di cui all’art. 31, comma 2-quater, Legge n. 340/2000, ossia da un soggetto iscritto nell’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, munito della firma digitale.

5‰ dell’IRPEF

Viene riproposta per il 2009, secondo modalità analoghe a quelle previste per il 2007 e 2008, la possibilità, in base alla scelta espressa dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al 2008 (mod. 730/UNICO 2009), di destinare una quota pari al 5‰ dell’IRPEF:
a) al sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, regionale o provinciale ex art. 7, commi da 1 a 4, Legge n. 383/2000, delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97 (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela/conservazione/promozione del patrimonio storico e artistico);
b) al finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università;
c) al finanziamento della ricerca sanitaria;
d) al sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza;
e) al sostegno di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, alle quali è riconosciuta una rilevante attività di interesse sociale.

STOCK OPTION

È confermata l’abrogazione del regime agevolato previsto dall’art. 51, comma 2, lett. g-bis), TUIR per le azioni assegnate ai dipendenti (stock option) a decorrere dal 25.6.2008.

SOCIETÀ COOPERATIVE

Sono confermate le novità introdotte per le cooperative. In particolare, è stabilito che:
1) le cooperative a mutualità prevalente, che espongono in bilancio un debito per finanziamenti contratti con i soci superiore a 50 milioni di euro e al patrimonio netto contabile (compreso l’utile d’esercizio) sono tenute a destinare il 5% dell’utile netto annuale ad un Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti, con le modalità ed i termini che saranno stabiliti con un apposito Decreto. Tale disposizione è applicabile all’utile risultante dal bilancio dell’esercizio in corso al 25.6.2008 e a quello successivo ossia, per le cooperative con esercizio coincidente con l’anno solare, all’utile dell’esercizio 2008 e 2009;
2) è aumentata dal 12,50% al 20% la ritenuta a titolo d’imposta, prevista dall’art. 6, DL n. 63/2002, sugli interessi corrisposti ai soci persone fisiche sui prestiti da questi concessi alla società.
3) per le cooperative di consumo e loro consorzi è ridotta dal 70% al 45% la percentuale di utile d’esercizio accantonato a riserva indivisibile esente da IRES. Pertanto, la quota di utile tassabile passa dal 30% al 55%. È previsto che:
– tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 25.6.2008;
– in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto IRES 2008, da corrispondere, per le cooperative con esercizio coincidente con l’anno solare, entro l’1.12.2008, sarà necessario rideterminare l’imposta del periodo precedente (2007) per tener conto della riduzione dell’esenzione.
N.B. Per le cooperative diverse da quelle di consumo (ad esempio, cooperative di produzione e lavoro), la quota di utile netto tassabile rimane fissata al 30% (20% per le cooperative agricole).

ACCERTAMENTO IN BASE AL REDDITOMETRO

È confermata l’attuazione, per il triennio 2009 – 2011, di un piano straordinario di controlli sulla base del redditometro, da effettuarsi prioritariamente nei confronti dei contribuenti che in dichiarazione dei redditi non hanno evidenziato un debito d’imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva.
Alla realizzazione di tali controlli sono chiamati a partecipare anche i Comuni, segnalando eventuali situazioni, di cui siano a conoscenza, rilevanti per la determinazione sintetica del reddito.

TRASFERIMENTO RESIDENZA ALL’ESTERO

È confermata l’attribuzione ai Comuni del compito di comunicare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base all’ultimo domicilio fiscale, entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio italiano.
La disposizione si applica nei confronti delle persone fisiche che hanno richiesto il trasferimento della residenza all’estero dall’1.1.2006.

ADESIONE AI PVC

È confermata l’introduzione nel D.Lgs. n. 218/97, relativo all’accertamento con adesione, del nuovo istituto dell’“Adesione ai verbali di constatazione” di cui all’art. 5-bis, che disciplina la possibilità per il contribuente di definire un processo verbale (pvc) contenente rilievi che consentono l’emissione di accertamenti parziali in materia II.DD. e IVA, ottenendo una riduzione delle sanzioni (1/8) e la possibilità di versamento rateizzato senza necessità di prestare garanzie.
In particolare è previsto che l’adesione in esame deve riguardare il contenuto integrale del pvc e deve essere effettuata entro 30 giorni dalla consegna dello stesso, mediante comunicazione all’Ufficio e alla GdF. Entro i 60 giorni successivi a tale comunicazione, l’Ufficio notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale.
Il nuovo istituto trova applicazione con riferimento ai pvc consegnati dal 25.6.2008;

RIMBORSI SUI RUOLI

È confermato che le somme versate in eccesso dal contribuente rispetto a quanto iscritto a ruolo, decorsi 3 mesi dalla notificazione della comunicazione di restituzione senza che l’interessato si sia attivato per accettarne la restituzione, se di importo almeno pari a € 50, ovvero decorsi 3 mesi dal pagamento se di importo inferiore a € 50, sono riversate all’Ente creditore ovvero al bilancio dello Stato, fermo restando il diritto per il contribuente di richiedere la restituzione a tali ultimi Enti entro gli ordinari termini di prescrizione.

GARANZIE PER LA RATEAZIONE DEI RUOLI

È confermata la modifica dell’art. 19, DPR n. 602/73, a seguito della quale non è più richiesta la prestazione di garanzie fideiussorie per richiedere la rateizzazione del pagamento delle imposte iscritte a ruolo di importo superiore a € 50.000.

NOVITÀ IVA E II.DD. PER PRESTAZIONI ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONI

Il Decreto in esame abroga il regime di indetraibilità dell’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande previsto dall’art. 19-bis 1, lett. e), DPR n. 633/72.
A partire dalle operazioni effettuate a decorrere dall’1.9.2008, pertanto, l’IVA relativa alle predette operazioni diviene integralmente detraibile.
Al fine di “compensare” tale modifica (resasi necessaria per adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria), è introdotto un regime di parziale deducibilità delle corrispondenti spese nell’ambito del reddito d’impresa e del reddito di lavoro autonomo. In particolare:
- per quanto riguarda le imprese, in base al novellato comma 5 dell’art. 109, TUIR le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori, sono deducibili in misura pari al 75%;
- per quanto riguarda i lavoratori autonomi, in base al novellato comma 5 dell’art. 54, TUIR le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono deducibili in misura pari al 75%, fermo restando il limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Le nuove regole di deducibilità si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (in generale, dal 2009). Nella determinazione degli acconti dovuti per il 2009, l’imposta del periodo precedente è determinata considerando le nuove disposizioni.

DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

L’art. 83-bis introduce una serie di disposizioni a favore degli esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi.
Innanzitutto, è disciplinato in modo specifico il meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti all’autotrasportatore, in ragione dell’aumento dei costi del carburante così come periodicamente
determinato dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Inoltre:
- sono stanziati appositi fondi per la rideterminazione dell’importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale di cui all’art. 95, comma 4, TUIR e della quota dell’indennità di trasferta percepita nel 2008 dai dipendenti addetti alla guida che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51, comma 5, TUIR, nonché per la detassazione (sia fiscale che contributiva) degli straordinari dei medesimi dipendenti;
- è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare corrispondente a quota parte dell’importo pagato nel 2008 quale tassa automobilistica per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 7,5 t.

Carlo Chinellato