LA SCHEDA FISCALE

COMPENSAZIONE DEI CREDITI E RUOLI NON PAGATI NOVITA' DAL 2011

 

 

Nell’ambito del DL n. 78/2010, c.d. “Manovra correttiva”, il Legislatore ha introdotto un ulteriore tassello nell’attività di contrasto degli abusi in materia di compensazione dei crediti ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, prevedendo il divieto di utilizzare i crediti in compensazione nel mod. F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.
L’art. 31, denominato “Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi”, prevede espressamente che “a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”.
In altre parole dal 2011 è vietato l’utilizzo in compensazione dei crediti “erariali” fino a concorrenza dell’importo dei debiti:
1. iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
2. di ammontare superiore a € 1.500;
3. per i quali è scaduto il termine di pagamento;
in modo tale che ai contribuenti che siano anche debitori morosi verso l’Erario sia inibita la possibilità di utilizzare nel mod. F24 i crediti d’imposta che vantano nei confronti dell’Erario.

AMBITO APPLICATIVO DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE
Innanzitutto l’operatività della disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non riguarda le altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali, i contributi previdenziali, ecc.
Per trovare applicazione il divieto in esame deve essere scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ossia deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Nel caso sia in corso la sospensione della riscossione (ad esempio, la sospensione concessa su istanza del contribuente dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o dalla Direzione provinciale che ha formato il ruolo ex art. 39, DPR n. 602/73, la sospensione operata dalla Commissione tributaria in caso di proposizione del ricorso se dall’atto impugnato può derivare al contribuente un danno grave ed irreparabile ex art. 47, D.Lgs. n. 546/92, ecc.) ovvero in caso di regolare pagamento delle rate a seguito di dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73, il
contribuente non dovrebbe essere considerato inadempiente e pertanto sembrerebbe possibile ricorrere alla compensazione.
Una questione operativa si pone con riferimento al fatto se la disposizione in esame sia applicabile soltanto in presenza di iscrizioni a ruolo definitive ovvero possa trovare applicazione anche alle cartelle di pagamento scadute derivanti da iscrizioni a ruolo a titolo non definitivo. Si rammenta che come prescritto dall’art. 14, DPR n. 602/73 sono iscritte a ruolo a titolo definitivo:
- le imposte / ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e dell’art 54-bis, DPR n. 633/72;
- le imposte / maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
- i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall’Ufficio in base alle risultanze catastali;
- i relativi interessi e pene pecuniarie,
mentre sono iscritte a ruolo non definitivo, ad esempio, le iscrizioni a ruolo effettuate in presenza di accertamenti non definitivi ex artt. 15, DPR n. 602/73 e 68, D.Lgs. n. 546/92.
Sul punto va segnalato che soltanto nella rubrica dell’art. 31 in esame è fatto riferimento al requisito della definitività. Analogo riferimento è desumibile anche nella Relazione accompagnatoria del Decreto in esame. Nel testo della disposizione in commento non è fatto alcun riferimento al titolo di iscrizione delle somme.
Appare comunque chiaro che limitare l’applicazione della disposizione soltanto ai casi di iscrizione a titolo definitivo significherebbe ridurre l’ambito operativo della nuova disposizione.
N.B. L’applicazione operativa della limitazione in esame dovrà essere coordinata con quanto contenuto nell’art. 29, DL n. 78/2010, in base al quale a decorrere dall’1.7.2011, gli atti di accertamento riguardanti imposte sui redditi e IVA, relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2007 e successivi, conterranno l’intimazione ad adempiere al versamento delle somme ivi indicate entro 60 giorni dalla notifica.
Relativamente alle somme iscritte a ruolo l’art. 31, considera anche gli “accessori” delle imposte erariali, quali gli interessi e le sanzioni. È opportuno che sia chiarito se tra gli accessori rientrano anche gli aggi della riscossione e le spese di notifica della cartella.

INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE
Come sopra descritto il divieto in esame è applicabile qualora l’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori sia di ammontare superiore a € 1.500. Di conseguenza non sussiste alcun divieto alla compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo e non pagati di importo pari o inferiore a tale limite.
Il limite in esame dovrebbe essere inteso quale importo complessivo delle somme iscritte a ruolo e non pagate. Così, ad esempio, il divieto opera in presenza di una cartella di pagamento scaduta per € 1.000 a titolo di IRPEF e di un’altra per € 900 a titolo di IVA.
Inoltre, considerato che il divieto è limitato all’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a € 1.500, qualora i crediti a disposizione del contribuente siano superiori ai debiti iscritti a ruolo e non pagati la compensazione dovrebbe essere ammessa relativamente all’eccedenza.

NUOVA FATTISPECIE DI COMPENSAZIONE “INTERNA”
L’art. 31 consente comunque il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Le modalità operative relative a tale possibilità sono demandate ad un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di prossima emanazione.

REGIME SANZIONATORIO
In caso di violazione del divieto in esame è applicabile la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.
L’art. 31 prevede espressamente che la sanzione “non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa”. Ciò potrebbe essere inteso che in pendenza di un procedimento contro l’iscrizione a ruolo sia possibile effettuare la compensazione. Nel caso in cui l’iscrizione a ruolo successivamente sia, in tutto o in parte, riconosciuta legittima, la compensazione è considerata indebita con conseguente applicazione della relativa sanzione.
In merito a quest’ultimo aspetto va evidenziato che l’atto di irrogazione della sanzione, ex art. 20, D.Lgs. n. 472/97, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la definizione della contestazione giudiziaria o amministrativa sull’iscrizione a ruolo.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Il divieto alla compensazione sopra esaminato è applicabile a decorrere dall’1.1.2011. Si ritiene che lo stesso riguardi i modd. F24 presentati a decorrere da tale data, indipendentemente dall’anno di maturazione dei crediti, dall’anno di riferimento delle imposte iscritte a ruolo, dall’anno di formazione del ruolo e dall’anno di scadenza del pagamento della relativa cartella.

 

 

a cura di Carlo Chinellato