home

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

padova

economia

 
 
 
 
 
 

 

Giulio Tremonti

LA SCHEDA

Manovra correttiva,

le novità fiscali

 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010 n° 125 è entrata in vigore la c.d. “Manovra correttiva 2010”. Tra le principali novità di natura fiscale si segnalano:

– la riduzione da € 12.500 a € 5.000 del limite all’uso del contante e dei titoli al portatore;

– l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000;

– l’applicazione del “nuovo” redditometro, caratterizzato da nuove modalità di calcolo del reddito sinteticamente determinato;

– i controlli sulle imprese che chiudono l’attività entro 1 anno dall’inizio della stessa o che sono sistematicamente in perdita;

– l’applicazione, da parte della banca/posta, di una ritenuta d’acconto del 10% sui pagamenti per i quali il soggetto che li effettua beneficia di una deduzione o detrazione d’imposta (ad esempio, 36% o 55%). 

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

I Comuni sono tenuti a “partecipare” all’attività di accertamento fiscale e contributivo attraverso la segnalazione all’Agenzia delle Entrate, alla GdF nonché all’INPS degli “elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi”.

A tal fine è previsto che:

▪ i Comuni sono tenuti ad istituire il “Consiglio tributario”. Detto Consiglio tributario dovrà, tra l’altro, fissare le modalità con le quali attuare la collaborazione con l’Agenzia del Territorio per la rilevazione degli immobili che non risultano dichiarati in Catasto;

▪ l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del Comune le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti ivi residenti e, prima dell’emissione degli avvisi di accertamento ex art. 38, comma 4 e seguenti, invierà una segnalazione al Comune, il quale, entro 60 giorni dovrà comunicare ogni elemento in suo possesso, utile alla determinazione del reddito complessivo del soggetto accertato.

Sono demandate ad un apposito Provvedimento la disciplina e le modalità operative di tale attività di accertamento da parte dei Comuni. Lo stesso Provvedimento potrà altresì individuare ulteriori ambiti nei quali i Comuni potranno collaborare per l’accertamento fiscale e contributivo. 

IMMOBILI CHE NON RISULTANO DICHIARATI IN CATASTO

I titolari di diritti reali su immobili che:

▪ non risultano dichiarati in Catasto;

▪ a seguito di interventi edilizi sull’immobile, non hanno dichiarato in Catasto la conseguente variazione di consistenza o destinazione;

entro il 31.12.2010 sono tenuti a presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale.

A decorrere dal 2011 l’Agenzia del Territorio provvederà a monitorare costantemente, anche con la collaborazione dei Comuni, la “corrispondenza” tra gli immobili risultanti nelle banche dati e quelli presenti sul territorio. Agli immobili che non risultano dichiarati in Catasto saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 2, comma 36, DL n. 262/2006 (attribuzione della rendita dall’1.1 dell’anno successivo alla data cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale). 

DATI CATASTALI NEGLI ATTI IMMOBILIARI

Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, per le unità immobiliari urbane, a decorrere dal prossimo 1.7.2010:

▪ il notaio è tenuto a verificare preventivamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari;

▪ è necessario indicare, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell’immobile.

Anche per gli atti aventi ad oggetto la registrazione di contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si rende necessaria l’indicazione dei dati catastali degli immobili. L’omissione è punita con la sanzione ex art. 69, DPR n. 131/86 (dal 120% al 240% dell’imposta). 

LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE

Al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio, il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore, dalla soglia attuale di € 12.500, è portato a € 5.000. Da ciò consegue quindi che:

▪ il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 5.000;

▪ gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 5.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

▪ il saldo dei libretti di deposito al portatore bancari o postali dovranno essere estinti o “riportati” ad importi inferiori alla soglia di € 5.000 entro il 30.6.2011.

Le sanzioni previste per la violazione di tali limitazioni sono, in ogni caso, non inferiori a € 3.000. 

“RITORNO” DEGLI ELENCHI IVA

Al fine di contrastare le frodi IVA, è previsto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000. Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate fisserà modalità e termini di presentazione. 

NUOVO REDDITOMETRO

Con riferimento all’accertamento sintetico dei redditi per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non è ancora scaduto, è applicabile il “nuovo redditometro” che, seppur basato come in passato sul principio che le spese sostenute dal contribuente derivano da un reddito conseguito, è caratterizzato da nuove modalità di calcolo del reddito sinteticamente determinato. In particolare, si segnala che:

▪ i contribuenti sono suddivisi in base al nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza;

▪ le spese sostenute hanno un impatto diverso a seconda che siano considerate voluttuarie ovvero “di base”;

▪ assumono rilevanza le spese che si considerano sostenute con i redditi conseguiti nell’anno preso in esame, con l’esclusione quindi dei c.d. incrementi patrimoniali, quale, ad esempio, l’acquisto di un immobile, che la precedente versione del redditometro considerava spesa sostenuta con introiti del quinquennio;

▪ per la determinazione del reddito assumono rilevanza soltanto gli oneri deducibili di cui all’art. 10, TUIR e le detrazioni d’imposta normativamente previste;

▪ resta ferma in capo al contribuente la possibilità/l’onere di provare che le spese sono state sostenute con redditi conseguiti in anni precedenti o con redditi diversi da quelli che hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.

N.B. L’accertamento da redditometro potrà essere applicato quando, anche solo per un anno (non più per 2 periodi d’imposta), lo scostamento del reddito dichiarato da quello presunto è pari al 20% (non più 25%).

Per l’effettiva applicazione è necessario attendere l’emanazione dell’apposito Decreto attuativo. 

CONTROLLO DELLE IMPRESE “APRI E CHIUDI”

Le imprese che cessano l’attività entro 1 anno dalla data di inizio saranno inserite in una lista di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della G.d.F. nonché dell’INPS. 

CONTROLLO DELLE IMPRESE “IN PERDITA SISTEMATICA”

Particolare attenzione nella programmazione dei controlli fiscali sarà rivolta alle “imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d’imposta”. 

RITENUTA D’ACCONTO PER PAGAMENTI PER I QUALI SI BENEFICIA DI DETRAZIONI/DEDUZIONI

A decorrere dall’1.7.2010, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per la spesa sostenuta beneficiano di una deduzione o una detrazione d’imposta (si pensi, ad esempio, alle spese relative ad interventi con detrazione del 36% o 55%), la banca o la Posta è tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto all’atto dell’accreditamento al beneficiario. In altre parole, i soggetti che eseguiranno operazioni per le quali il committente beneficia di una deduzione/detrazione incasseranno l’importo spettante al netto della predetta ritenuta del 10% a titolo di acconto. L’individuazione dei pagamenti interessati da tale disposizione nonché le specifiche modalità di esecuzione degli adempimenti connessi con la certificazione e la dichiarazione delle ritenute operate dalle banche/Poste sono demandati ad uno specifico Provvedimento. 

TRANSFER PRICE

Al fine di adeguare la normativa nazionale alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento, nei casi in cui, dalla verifica deriva la rettifica del reddito per “transfer price” tra società consociate in gruppi internazionali, non saranno più applicate le sanzioni ma solo la maggior imposta con i relativi interessi, a condizione che sia fornita l’apposita documentazione (da individuare con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate) attestante la conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. 

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria volta al contrasto delle frodi IVA in ambito UE, i soggetti che intendono effettuate operazioni intracomunitarie dovranno comunicare tale volontà nella comunicazione di inizio attività, la cui mancata autorizzazione potrà essere emessa dall’Ufficio entro 30 giorni dall’attribuzione della partita IVA. Con apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate fisserà le modalità di diniego ovvero di revoca dell’autorizzazione ad effettuare le predette operazioni. Contestualmente è prevista l’istituzione di una banca dati dei soggetti IVA che operano in ambito intracomunitario. 

CONCENTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE NELL’ACCERTAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO CON INTIMAZIONE AL PAGAMENTO

A decorrere dagli atti notificati dall’1.7.2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2007 e successivi gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA emessi dall’Agenzia delle Entrate dovranno contenere l’intimazione al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso. 

TRANSAZIONE FISCALE

Decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, la riscossione delle somme è affidata agli Agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata con l’espropriazione dei beni del debitore senza la notifica della cartella di pagamento, espropriazione che deve essere avviata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Nella proposta di transazione fiscale è possibile offrire esclusivamente, oltre alla dilazione dell’IVA, anche la dilazione delle ritenute operate non versate. La transazione è revocata se i pagamenti non sono effettuati entro 90 giorni dalle relative scadenze. Alla proposta di transazione è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva attestante la veridicità dei dati forniti con particolare riferimento alle poste attive del patrimonio. L’indicazione di elementi attivi o passivi non veritieri è punita con la reclusione, da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 6 anni in base all’ammontare degli importi “fittizi”. 

DIVIETO COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

A decorrere dall’1.1.2011, è vietata la compensazione dei crediti ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/97 relativi a imposte erariali fino a concorrenza degli importi a debito, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza, è applicata la sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato. Con un apposito Decreto saranno disciplinate le modalità con le quali sarà possibile utilizzare la compensazione con le somme iscritte a ruolo.

A decorrere dall’1.1.2011 le disposizioni di cui all’art. 28-ter, DPR n. 602/73, che disciplinano l’erogazione di un rimborso d’imposta in presenza di un’iscrizione a ruolo, saranno applicabili soltanto per i ruoli di ammontare pari o superiore a € 1.500. 

OPERAZIONI SOSPETTE

Ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette da cui deriva l’obbligo di segnalazione all’UIF, il Decreto in esame, integrando l’art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che costituisce un elemento di sospetto:

“il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”. 

NOTIFICA DI ATTI ED ELEZIONE DEL DOMICILIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

Per effetto della modifica dell’art. 60, DPR n. 600/73, è ora previsto che, qualora il contribuente, ai fini della notificazione degli avvisi e degli atti, intenda eleggere domicilio presso una persona o un ufficio del Comune del proprio domicilio fiscale, il domicilio prescelto debba risultare da un’apposita comunicazione (e non più dalla dichiarazione annuale) da inviare al competente Ufficio a mezzo raccomandata A/R ovvero in via telematica con modalità che saranno stabilite dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento. Inoltre, è previsto che ai fini delle notificazioni, le variazioni dell’indirizzo hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della variazione anagrafica (per le persone fisiche) o della comunicazione di inizio attività ex art. 35, DPR n. 633/72 o dal modello previsto per l’attribuzione del codice fiscale per i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA. 

NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

È prevista la possibilità, per l’Agente della riscossione, di notificare al contribuente la cartella di pagamento anche mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge. 

INIZIATIVE ECONOMICHE IN ITALIA DA PARTE DI OPERATORI UE

Le imprese residenti in uno Stato UE che intraprendono in Italia una nuova iniziativa economica possono richiedere, mediante un apposito interpello all’Amministrazione finanziaria, di applicare la normativa tributaria vigente in uno Stato comunitario anziché quella italiana. Le modalità attuative di tale disposizione sono demandate ad un apposito Decreto. 

PROCEDURE CONCORSUALI

Con riguardo alle procedure concorsuali è disposta la prededucibilità, nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti, di specifiche categorie di crediti.

In particolare è  ora previsto che siano prededucibili:

�� i crediti derivanti da finanziamenti effettuati:

– da banche ed intermediari finanziari;

– dai soci, fino a concorrenza dell’80% del loro ammontare;

�� i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione da allegare alla domanda di concordato ex art. 161, comma 3, RD n. 267/42 ovvero alla domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, comma 1, a condizione comunque che il concordato preventivo o l’accordo sia omologato.

Inoltre, per effetto dell’integrazione dell’art. 182-bis è altresì previsto che il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore da parte dei creditori possa essere richiesto anche dall’imprenditore nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo, mediante il deposito in Tribunale di una specifica documentazione. 

DIFFERIMENTO ACCONTI IRPEF 2011 E 2012

Con un apposito Decreto potrà essere disposto il differimento del versamento dell’acconto IRPEF dovuto per il 2011 e il 2012. Si evidenzia che tale previsione non incide in alcun modo sul versamento degli acconti IRPEF 2010 da effettuare entro il prossimo 16.6 ovvero 16.7.2010.  

COMUNICA – NUOVE MODALITA’ DI COMUNIOCAZIONE

Dal 1° aprile 2010 è pienamente  operativa ed obbligatoria la nuova Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, valida  anche per l’iscrizione ai fini assicurativi e previdenziali, che il legislatore ha introdotto, con l’articolo 9 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007,  al fine dell’avvio dell’attività d’impresa in un solo giorno. Tale semplificazione è realizzata con l’inoltro telematico per l’inizio dell’attività d’impresa di: 

- una sola istanza al Registro imprese delle Camere di Commercio,

- valida anche ai fini dei relativi adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali. 

La Comunicazione unica consiste in un insieme di “file” strutturati in un documento contenente i dati del richiedente, l’oggetto della comunicazione e il riepilogo delle richieste ai vari enti, i moduli per il Registro delle Imprese, distinti per Agenzia delle Entrate, Inps e Inail.

Contestualmente alla ricezione dell’istanza, l’ufficio del Registro delle imprese rilascia apposita ricevuta a titolo di immediato avvio dell’attività imprenditoriale, dandone comunicazione anche alle Amministrazioni competenti. Successivamente le stesse comunicano all’interessato e all’ufficio del Registro delle imprese, codice fiscale, partita IVA e ulteriori dati relativi alle posizioni registrate.

La Comunicazione Unica potrà essere effettuata direttamente dal legale rappresentante dell’impresa, oppure da un intermediario abilitato.

Inoltre, detta procedura, dovrà essere utilizzata per effettuare gli adempimenti riguardanti modifiche o cessazione dell’attività di impresa.

Dall’ambito di applicazione della Comunicazione unica sono esclusi i soggetti che, pur essendo obbligati all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non rivestono la qualità di impresa.

 

 

Carlo Chinellato