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LA SCHEDA

 

Novità Dichiarazione 2010

 


Gli artt. da 262 a 271 della Direttiva n. 2006/112/CE disciplinano, in ambito comunitario, la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.

La citata disciplina è stata oggetto di modifiche a seguito dell’intervento normativo operato dalle Direttive n. 2008/8/CE e 2008/117/CE la cui entrata in vigore, a partire dall’1.1.2010, prevede:  

- l’estensione dell’obbligo della presentazione degli elenchi INTRA anche alle prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario. Si rammenta che attualmente, l'art. 262 della citata Direttiva n. 112/CE, obbliga i soggetti IVA alla compilazione e presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat soltanto con riferimento alle movimentazioni di beni nei confronti di altri operatori comunitari. La novità che coinvolgerà gli operatori comunitari, a seguito della modifica del citato art. 2, consiste nell’obbligare agli adempimenti Intrastat anche i soggetti IVA che effettuano prestazioni di servizi nei confronti di committenti comunitari i quali assolvono l’IVA, nel proprio Stato, con l’applicazione del noto meccanismo del “reverse charge”;

l’obbligo di presentare per via esclusivamente telematica le dichiarazioni INTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010. Attualmente è possibile presentare gli elenchi anche tramite supporto magnetico ed in forma cartacea;

- l’eliminazione della cadenza di presentazione annuale. Tale Direttiva ha lo scopo di ottimizzare lo scambio di informazioni tra le diverse Autorità fiscali che operano nei vari Stati comunitari per limitare il fenomeno delle frodi IVA collegate alle operazioni intraUE. A tal fine, per consentire alle citate Autorità una pronta verifica “incrociata” delle informazioni relative alle operazioni comunitarie, si è reso necessario ridurre i tempi di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.;

- nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale e nuove modalità per il cambio di periodicità che non sono state ufficialmente identificate e diffuse dalle autorità competenti.  
 
 

Ulteriori modifiche per fruire della detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica  

Con il D.M. 6 agosto 2009, pubblicato sulla G.U. n. 224 del 26/09/09 (entrato in vigore lo scorso 11/10/09), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato le procedure per ottenere la detrazione Irpef/Ires del 55% in merito a tutte le tipologie di interventi previsti:

- interventi di riqualificazione energetica degli edifici (riduzione del fabbisogno energetico);

- interventi per il miglioramento termico degli edifici (finestre comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);

- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;

ed ha sancito il divieto di cumulo di tale agevolazione con la tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici.  

L’asseverazione del tecnico abilitato

Indipendentemente dalla tipologia di interventi effettuati, prima dell’entrata in vigore del Decreto in commento, per fruire della detrazione del 55% i passi da seguire erano i seguenti:

- ottenere l’attestato di certificazione o qualificazione energetica;

- ottenere l’asseverazione di un tecnico abilitato (che poteva essere sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori) attestante la conformità delle opere realizzate ai requisiti di legge;

- inviare in via telematica all’Enea (www.acs.enea.it), entro 90 giorni dal termine dei lavori, i dati richiesti dall’allegato A e dall’allegato E.

Per gli interventi che iniziano successivamente all’11 ottobre 2009, il Decreto prevede che l’asseverazione possa essere esplicitata nella dichiarazione che il proprietario dell’edificio (o chi ha titolo per fruire della detrazione) deve depositare presso le Amministrazioni competenti in doppia copia insieme alla denuncia di inizio lavori: in tal modo, non sarà più necessario ottenere l’asseverazione da parte del tecnico abilitato. Si tratta della relazione prevista ai sensi dell’art.28 della L. n.10/91, attestante che il progetto rispetta le prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici.

Permane, invece, l’obbligo di ottenere l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e di inviare i dati richiesti all’Enea, fatte salve le specifiche semplificazioni per alcune tipologie di interventi.  

Le semplificazioni relative alla documentazione necessaria

Per gli interventi riguardanti la sostituzione di finestre comprensive di infissi e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di potenza nominale del focolare, ovvero una potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, era previsto che l’asseverazione potesse essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi corredata dalle certificazioni dei singoli componenti, rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.  

Il D.M. 6 agosto 2009 elimina l’obbligo di allegare all’asseverazione la certificazione dei singoli componenti: il produttore delle finestre, degli infissi e degli impianti di climatizzazione invernale non dovrà più corredare la propria certificazione con la certificazione dei singoli componenti degli stessi.
 

Il Decreto ha ampliato le tipologie di interventi ammessi a fruire della detrazione nei casi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione: sono ora agevolabili, oltre quelli ad acqua, anche i generatori di calore a condensazione ad aria (in tal caso, l’installazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica sarà richiesta soltanto ove tecnicamente compatibile).

Inoltre, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, sono stati introdotti nuovi requisiti minimi di efficienza energetica per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009.

Ai fini dell’asseverazione degli interventi di installazione dei pannelli solari realizzati in autocostruzione, invece, è stato eliminato l’obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato. Sarà sufficiente il possesso da parte del soggetto beneficiario di un attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione. 

La cumulabilità  con il premio per impianti fotovoltaici 
 

Il Decreto introduce il divieto di cumulo tra la detrazione 55% ed il premio aggiuntivo previsto dall’art.7 del D.Lgs. n.387/03.
 

Trattasi della tariffa incentivante, consistente in un contributo corrisposto per un periodo di 20 anni ai soggetti titolari di impianti fotovoltaici in ragione dell’energia prodotta annualmente.

Questo incentivo, che assume la natura di un contributo a fondo perduto, è incompatibile con la detrazione del 55% in quanto mira alla produzione di energia, mentre l’agevolazione per il risparmio energetico favorisce il contenimento dei consumi.

I due benefici, pertanto, sono alternativi e non cumulabili.

Si ricorda che, ai sensi dell’art.10 del Decreto 6 febbraio 2007, la detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi (ad esempio è alternativa alla c.d. Tremonti-ter).


Carlo Chinellato