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La scheda

 

Scudo fiscale,

gli aggiornamenti

 


E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 230 del 3 ottobre) la Legge n. 141 del 3 ottobre, che contiene le correzioni allo scudo fiscale.

Ricordiamo che lo scudo fiscale è un provvedimento cui possono accedere alcuni soggetti che detengono illegalmente all’estero attività finanziarie e patrimoniali alla data del 31 dicembre 2008, facendo sì che tali attività emergano, con modalità che si vedranno brevemente. L’illegale detenzione si configura solo per il fatto di non aver dichiarato l’esistenza di tali attività compilando il quadro RW del modello Unico, con la probabile conseguenza di non aver dichiarato nemmeno gli eventuali redditi derivanti da tali attività.

Tenendo conto delle novità approvate, possiamo così schematizzare i tratti salienti dello scudo fiscale: 

Soggetti interessati

persone fisiche;

enti non commerciali;

società semplici;

associazioni equiparate alle società semplici;

società controllate e collegate situate in Paesi esteri c.d. black list, con effetto peraltro a favore dei loro partecipanti.  

Attività  oggetto di emersione

Si potranno far emergere somme di denaro, azioni, partecipazioni, immobili, per rimanere ai casi più frequenti, che sono stati trasferiti all’estero, ovvero qui costituiti, non avendo dichiarato nel modulo RW il trasferimento dei fondi e l’esistenza dell’investimento. 

Modalità  di emersione

L’emersione può avvenire utilizzando, ove possibile, il rimpatrio – e quindi riportando in Italia l’attività estera – ovvero la sola regolarizzazione – quindi lasciando il bene all’estero – pagando un’imposta pari al 5% del valore dell’attività emersa; tutto transita per la presentazione di una dichiarazione, che è riservata, entro il 15 dicembre 2009 (termine così anticipato dalla L. n.141, essendo il termine originariamente previsto il 15 aprile 2010). 

Effetti dello Scudo fiscale

Lo scudo fiscale, nei limiti dei valori rimpatriati o regolarizzati, ferma l’attività di accertamento che potrebbe subire un contribuente, a condizione che i valori scudati possano essere in qualche modo collegati con gli imponibili accertati.

Se la contestazione verte in materia di ricavi non dichiarati, il contribuente potrà  opporre ai verificatori la dichiarazione che attesta l’accesso allo scudo fiscale, e se lo scudo è stato operato per 100, mentre i maggiori ricavi accertati sono 70, in linea di principio l’attività accertativa si ferma a questo punto;

Non altrettanto efficacemente funziona lo scudo fiscale se la contestazione dovesse interessare l’indeducibilità di costo ovvero l’imputazione per competenza di componenti di reddito positivi e negativi.

Un altro importante effetto dello scudo fiscale è la copertura penale, molto ampia sotto il profilo tributario, nel senso che lo scudo in sostanza azzera i seguenti reati penal-tributari:

a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

c) dichiarazione infedele;

e) omessa dichiarazione;

f) occultamento o distruzione di documenti contabili.

Resta punibile, invece, il reato di emissione di fatture false, ma non anche quello del loro utilizzo. Vengono, inoltre, coperti anche innumerevoli reati previsti dal codice penale, agli artt.482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492, e dal codice civile, tra cui il falso in bilancio. 

Soggetti Iva – per le cessioni di immobili, abrogato l’accertamento a valore normale 

La Legge Comunitaria (art.24 della L. n.88/09 in vigore dal 29 luglio scorso) è intervenuta sul fronte degli “accertamenti immobiliari” abrogando la c.d. regola del “valore normale OMI”.  

Le vecchie regole

La Legge Prodi – Bersani (D.L. n.223/06) aveva introdotto un sistema di presunzioni in base al quale, in buona sostanza, quando il “valore normale” (o valore di comune commercio) dell’immobile trasferito da un’impresa era superiore al corrispettivo dichiarato in atto, si era, in pratica, in presenza di una prova sostanziale di avvenuta evasione fiscale e ciò a prescindere dalle risultanze delle scritture contabili dell’impresa stessa (l’evasione si configurava per l’Iva, per le imposte sui redditi e per l’Irap).

Il “valore normale” degli immobili poteva essere determinato:

- attraverso l’utilizzo di stime territoriali a cura del cosiddetto OMI (osservatorio del mercato immobiliare);

- in misura pari al o ai finanziamenti erogati all’acquirente.      

Il meccanismo era stato aspramente criticato sia dai più attenti commentatori, sia dalla Giurisprudenza che, in molti casi, aveva bocciato gli accertamenti del Fisco. In particolare, le critiche più aspre erano state mosse nell’ambito dell’Iva, in relazione ad un’evidente violazione della disciplina comunitaria ad opera di un sistema che avrebbe identificato in via automatica nel valore normale del bene, la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto. Va ricordato che un automatismo di questo tipo è legittimato dalla Direttiva comunitaria solo riguardo ad alcune specifiche fattispecie (tra le quali non rientrano di certo i trasferimenti immobiliari), fatte salve le ipotesi di specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Commissione su richiesta degli Stati; ed, in questo senso, l’Italia non aveva avviato alcuna procedura specifica.

Ordinariamente, infatti, l’Iva si fonda, come noto, sul criterio del corrispettivo. Non a caso, a carico dell’Italia, era stata avviata una procedura di infrazione a cura dell’UE. 

La legge Comunitaria

La Legge Comunitaria ha, in pratica, azzerato il sistema introdotto dalla Prodi – Bersani.

Si torna, quindi, ad un regime nel quale il maggior valore di mercato dell’immobile rispetto al prezzo di trasferimento dichiarato, può essere, al massimo, un mero indizio di evasione e come tale, quindi, una presunzione semplice. Ne consegue che l’Ufficio, se intende accertare l’impresa che ha trasferito l’immobile, dovrà obbligatoriamente farsi carico di ogni onere sia in merito alla motivazione dell’accertamento fiscale, sia in ordine alla prova dell’avvenuta evasione, in quanto non potrà più contare su alcuna presunzione di legge a proprio favore.

Il problema pratico che si pone, oggi, nel valutare gli effetti della recente modifica normativa,  
è capire quali siano gli effetti in relazione alle attività di verifica e accertamento già svolte o da svolgere sugli anni passati. L’orientamento prevalente è che, trattandosi di una modifica di tipo “procedurale” possa avere efficacia retroattiva.

Va detto, comunque, che relativamente agli accertamenti già confezionati per il passato, l’Agenzia delle Entrate nella stragrande maggioranza dei casi, ha motivato la propria pretesa non solo avendo riferimento allo scostamento tra valore normale (OMI) e corrispettivo di cessione, ma evidenziando anche una serie di ulteriori elementi (acquisizione dei preliminari e dei fascicoli mutui dalle banche, interrogazione degli acquirenti, verifiche bancarie, constatazione di significativi scostamenti di prezzi tra vendite di immobili con le medesime caratteristiche da parte della stessa impresa). In questi casi, ovviamente, la situazione è molto più delicata non trattandosi di mera constatazione della scostamento di valore e dovrà essere attentamente valutata caso per caso. 
 

Professionisti e posta elettronica certificata  

Il servizio di PEC consiste in un sistema di comunicazione elettronica che, grazie alle sue caratteristiche di tracciabilità ed inviolabilità, rende il messaggio e-mail “certificato” equivalente, nella sostanza, alla tradizionale raccomandata A/R, garantendo oltre alla certezza della comunicazione anche un costo nettamente inferiore.

Altro grande vantaggio è quello, già accennato, della valenza legale attribuita alle e-mail certificate, che risultano opponibili nei confronti dei terzi, e in particolare per quanto riguarda la data e l’ora di trasmissione e di ricezione.

Nella pratica, i messaggi di PEC e i relativi allegati si considerano legalmente conosciuti dal destinatario nel momento in cui sono recapitati nella sua casella di posta elettronica, indipendentemente dall’effettiva lettura.

A tal fine:

il mittente o il destinatario devono avvalersi di uno dei gestori di posta elettronica certificata iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione);

il documento informatico (messaggio di posta elettronica ed eventuali allegati) deve essere sottoscritto con una firma elettronica qualificata che ne garantisca la provenienza, l’integrità e l’autenticità;

a ciascun messaggio deve essere apposto il riferimento temporale.

Tanto premesso si ricorda che le norme contenute nel D.L. n.185/08 stabiliscono, rispettivamente per società, professionisti iscritti negli albi, amministrazioni pubbliche, l’obbligo di istituzione/comunicazione del proprio indirizzo di PEC, con decorrenze diverse: 

le imprese costituite in forma societaria di nuova costituzione Il tuo browser potrebbe non supportare la visualizzazione di questa immagine. sono già tenute (dal 29 novembre dello scorso anno) ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese;
     
le imprese costituite in forma societaria già in essere alla data del 29/11/08 (entrata in vigore del decreto) Il tuo browser potrebbe non supportare la visualizzazione di questa immagine. hanno tre anni di tempo per eseguire la medesima comunicazione al R.I.; da segnalare che la pratica di iscrizione nel registro delle imprese della PEC e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria;
     
i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con leggi dello Stato Il tuo browser potrebbe non supportare la visualizzazione di questa immagine. hanno tempo un anno dall’entrata in vigore, e quindi entro il prossimo 29 novembre 2009, per comunicare ai rispettivi ordini o collegi di appartenenza il proprio indirizzo di PEC; a loro volta, gli ordini e i Collegi pubblicheranno in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalla P.A., i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta.
 
 

Secondo quanto stabilito dalla norma, in linea generale le comunicazioni tra società, professionisti iscritti in albi e P.A., che abbiano provveduto agli adempimenti descritti in precedenza, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo. 

Gli interessi moratori e il tasso per il 2° semestre 2009

Il decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha da tempo modificato i criteri di riconoscimento degli interessi di mora a carico degli operatori commerciali.

Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a decorrere dall’8 agosto 2002 e riguardano imprese, professionisti e pubblica amministrazione.

In ordine alla decorrenza degli interessi, le regole sono sintetizzate nella tabella che segue: 
 
 

DATA DA CUI MATURANO GLI INTERESSI
TERMINE PAGAMENTO
SE PREVISTO DALLE PARTI SE NON PREVISTO DALLE PARTI
Dal giorno successivo alla scadenza stabilita (ad esempio, pagamento a 30 giorni fine mese data fattura).

Per i prodotti alimentari deteriorabili (individuati dal Decreto Ministero della Sanità 16.12.93, sotto elencati), gli interessi maturano decorsi 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni (non assume alcuna rilevanza la data di ricevimento della fattura).

Sono prodotti alimentari deteriorabili:

- prodotti alimentari preconfezionati con un periodo di vita commerciale inferiore a novanta giorni indicato in etichetta

- prodotti a base di carne che non abbiano subito un trattamento completo e presentino determinate caratteristiche chimico-fisiche

- prodotti alimentari sfusi e quelli posti in involucro protettivo destinati alla vendita previo frazionamento non sottoposti a congelazione o a trattamenti atti a determinare la conservazione allo stato sfuso per periodi superiori a tre mesi costituiti in tutto o in parte da determinati elementi (quali latte e derivati, carni fresche, prodotti della pesca freschi, prodotti d’uovo, prodotti ortofrutticoli freschi, paste fresche).

Decorsi 30 giorni dalla data:

- di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento avente contenuto equivalente (ad esempio, preavviso di parcella emesso da un professionista, fattura pro-forma);

- di ricevimento del bene o di prestazione del servizio qualora:

non è certa la data di ricevimento della fattura o del documento di richiesta di pagamento equivalente;

il debitore ha ricevuto la fattura o la richiesta di pagamento prima del ricevimento del bene o della prestazione;

- di accettazione o di verifica della conformità del bene o del servizio (ad esempio collaudo del bene, se previsto contrattualmente) alle previsioni contrat-tuali qualora il debitore abbia ricevuto la fattura o la richiesta di pagamento prima della data stabilita dalla legge o dal contratto per l’accettazione / verifica.

 

Gli interessi di mora sono pari, salvo diverso accordo delle parti, al tasso di interesse stabilito dalla BCE - Banca Centrale Europea aumentato di 7 punti percentuali (9 punti percentuali nel caso di prodotti deteriorabili).

Nella tabella che segue sono individuati i tassi di riferimento dal 2002 ad oggi. 

Periodo Tasso BCE Tasso applicabile
8/8 – 31/12/2002 3,35% 3,35% + 7%* =   10,35%
1° semestre 2003 2,85% 2,85% + 7%* =   9,85%
2° semestre 2003 2,10% 2,10% + 7%* =  9,10%
1°  semestre 2004 2,02% 2,02% + 7%* =  9,02%
2°  semestre 2004 2,01% 2,01% + 7%* =  9,01%
1°  semestre 2005 2,09% 2,09% + 7%* =  9,09%
2°  semestre 2005 2,05% 2,05% + 7%* =  9,05%
1°  semestre 2006 2,25% 2,25% + 7%* =  9,25%
2°  semestre 2006 2,83% 2,83% + 7%* =  9,83%
1°  semestre 2007 3,58% 3,58% + 7% *=  10,58%
2°  semestre 2007 4,07% 4,07% + 7% *=  11,07%
1°  semestre 2008 4,20% 4,20% + 7% *=  11,20%
2°  semestre 2008 4,10% 4,10% + 7% *=  11,10%
1°  semestre 2009 2,50% 2,50% + 7%* =  9,50%
2°  semestre 2009 1,00% 1,00% + 7%* =  8,00%
(*) Nel caso di cessione di prodotti alimentari deteriorabili la maggiorazione applicabile aumenta al 9%.
 

Da segnalare che nell’ambito delle disposizioni del decreto legislativo, non si rinviene una disposizione volta a stabilire entro quanto tempo gli interessi di mora debbano essere materialmente richiesti al debitore (che è cosa diversa dalla automatica decorrenza degli stessi), talché sembra ipotizzabile che questi possano essere richiesti anche a distanza di tempo (nel limite della prescrizione) da quando il pagamento della obbligazione è stato eseguito.

 

 

 

Carlo Chinellato