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La scheda di trasporto

 


L’art.7-bis del D.Lgs. n.286/05, inserito dall’art.3 del D.Lgs. n.214/08, ha istituito l’obbligo della “scheda di trasporto”, al fine di:

  • favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto terzi;
  • conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale.

Con il D.M. 30.06.09, pubblicato sulla G.U. n.153/09, sono state emanate le disposizioni attuative della suddetta “scheda di trasporto”.

Il D.M. 30.06.09 è  entrato in vigore lo scorso 19.07.09 (15° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.). 

Soggetti obbligati e adempimenti

Sono obbligati alla compilazione della scheda di trasporto:

  • il committente, cioè “l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore”;
  • il soggetto delegato dal committente.

La scheda di trasporto deve essere:

  • consegnata al vettore, cioè all’impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi;
  • conservata a bordo del veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi;
  • esibita in sede di controllo stradale.

L’obbligo di compilazione della scheda di trasporto non si applica ai trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato. 

Contenuto della scheda di trasporto

La scheda di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni:

  • dati dell’autotrasportatore per conto di terzi: denominazione, sede, partita Iva e numero di iscrizione all’albo degli autotrasportatori;
  • dati del committente il trasporto: denominazione, sede e partita Iva;
  • dati del caricatore: denominazione, sede e partita Iva;
  • dati del proprietario della merce: denominazione, sede e partita Iva;
  • dati della merce trasportata: tipologia, quantità/peso, luogo di carico e luogo di scarico;
  • eventuale dichiarazione che non è possibile indicare il nominativo del proprietario della merce, fornendo adeguata motivazione di questa circostanza;
  • osservazioni varie, da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie (es. variazioni luogo di scarico, variazioni tipologia o quantità della merce);
  • eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto;
  • luogo e data di compilazione;
  • generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente;
  • firma.
 

Documenti equipollenti alla scheda di trasporto

Sono considerati equipollenti alla scheda di trasporto:

  • la copia del contratto scritto di trasporto, previsto dall’art.6 del D.Lgs. n.286/05;
  • il documento di trasporto (DDT), previsto dal DPR n.472/96;
  • i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa, di cui al D.Lgs. n.504/95;
  • la lettera di vettura internazionale CMR;
  • i documenti doganali;
  • il documento di cabotaggio, di cui al D.M. 3.04.09;
  • ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al D.M. 30.06.09 in esame.

I suddetti documenti equipollenti devono però essere integrati con gli elementi previsti per la scheda di trasporto. 

Disciplina sanzionatoria

Ai sensi dell’art.7-bis del D.Lgs. n.286/05:

  • “il committente o chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa da 600,00 a 1.800,00 euro;
  • se, durante l’effettuazione del trasporto, la scheda di trasporto o la documentazione equipollente non risulta a bordo del veicolo, si applica la sanzione amministrativa da 40,00 a 120,00 euro”.

Inoltre, viene stabilito che, all’atto dell’accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita:

  • la scheda di trasporto;
  • oppure la copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta, o altra documentazione equivalente.
 
La scheda di trasporto o il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di 15 giorni successivi all’accertamento della violazione.
 

In caso di mancata esibizione, l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore provvede all’applicazione della suddetta sanzione da 600,00 a 1.800,00 euro, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei suddetti documenti. 
 

SMOBILIZZO DEI CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.  
 

Dopo la pubblicazione in G.U. di un apposito decreto è possibile, per i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, ottenere uno strumento per smobilizzare tali crediti mediante l’intervento delle banche.

È infatti previsto che, per il solo anno 2009, si possa ottenere un certificato liberatorio da parte dell’ente debitore, da utilizzare per la cessione pro soluto del credito stesso, ottenendone l’anticipazione dei fondi secondo il seguente schema. 

Istanza di certificazione del credito Il contribuente può  presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando un apposito modello ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati.
Compiti delle regioni ed enti locali Credito non esistente Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza:
  • riscontra gli atti d'ufficio,
  • rileva l'insussistenza o l'inesigibilità dei crediti (ad esempio per contestazioni in corso),
  • ne dà tempestiva comunicazione all'interessato.
Credito esistente di importo non superiore a €10.000 Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza:
  • riscontrati gli atti d'ufficio;
  • certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, emettendo apposito modello;
  • nel caso di esistenza dei debiti del creditore verso l’ente, si opera una compensazione;
  • nel caso di necessità del rispetto del patto di stabilità (che può bloccare il pagamento delle somme degli enti locali) indica, nella certificazione, il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari.
Credito esistente di importo superiore a €10.000 Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza:
  • riscontrati gli atti d'ufficio;
  • procede, in via telematica, alla verifica di sospesi su cartelle esattoriali;
  • in caso positivo certifica le somme al netto delle pendenze;
  • nel caso di esistenza dei debiti del creditore verso l’ente, si opera una compensazione;
   
  • nel caso di necessità  del rispetto del patto di stabilità (che può bloccare il pagamento delle somme degli enti locali) indica, nella certificazione, il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari.
Cessione del credito agli intermediari La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione pro soluto dei crediti.
 

Pur essendo nella prima fase applicativa, con possibili intralci operativi, lo strumento si presenta come utile metodo per rendere liquide delle somme sostanzialmente immobilizzate. 

 

 Carlo Chinellato