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La scheda

Manovra d'estate  

 


Con un recente Decreto Legge sono state introdotte una serie di misure finalizzate a contrastare l’attuale congiuntura economica sfavorevole che compongono la c.d. “Manovra d’estate”.

Di seguito sono analizzate le novità di carattere fiscale ed in particolare:

- l’incentivo a favore delle imprese che investono in macchinari ed apparecchiature (“Tremonti - ter”);

- la revisione dei coefficienti d’ammortamento ministeriali;

- la riorganizzazione del sistema delle compensazioni dei crediti fiscali (IVA);

- le specifiche misure per contrastare operazioni elusive/evasive nei c.d. “paradisi fiscali”;

- la possibilità di rateizzare l’IVA da adeguamento agli studi di settore. 

DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI IN MACCHINARI

L’incentivo previsto dall’art. 5 del Decreto in esame, denominato “Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari”, prevede che i titolari di reddito d’impresa, esclusi quindi i lavoratori autonomi, possono escludere dalla tassazione, nella misura pari al 50% del valore degli investimenti in acquisti di macchinari ed apparecchiature effettuati dal 1.7.2009 (data di entrata in vigore del Decreto in esame) al 30.6.2010. L’incentivo decorre dal periodo d’imposta 2010.

Va evidenziato che non rileva la veste giuridica del contribuente; il beneficiario dell’incentivo può quindi essere una:

- ditta individuale;

- società di persone;

- società di capitali.

REVOCA DEL BENEFICIO

Nel caso in cui il contribuente, entro il secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto dei beni strumentali oggetto dell’incentivo, cede gli stessi a terzi o li destina a finalità estranee all’esercizio d’impresa, il beneficio in esame viene revocato.

BENI “AGEVOLABILI”

Per l’individuazione dei beni oggetto dell’investimento e del correlato incentivo fiscale occorre fare riferimento ai macchinari ed alle apparecchiature comprese nella divisione “28” della Tabella Ateco 2007 di cui al Provvedimento Agenzia Entrate 16.11.2007.

In particolare i beni strumentali oggetto dell’incentivo sono così individuati:

28.1 MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna

28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)

28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori

28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)

28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere

28.2 ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori

28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento

28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento

28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili

28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli

28.22.03 Fabbricazione di carriole

28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner

28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)

28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)

28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)

28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)

28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico

28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)

28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

28.3 MACCHINE PER L’AGRICOLTRA E LA SILVICOLTURA

28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli

28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

28.4 MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI

28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)

28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia

28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca

28.9 ALTRE MACCHINE

28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)

28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri

28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)

28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)

28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)

28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili

28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento

28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento

28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

REVISIONE DELL’AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI D’IMPRESA

È previsto che entro il 31.12.2009, il MEF provvederà a revisionare alcuni coefficienti di ammortamento previsti dal DM 31.12.88.

Sulla scorta che, i beni strumentali hanno una diversa incidenza nei processi produttivi, i relativi coefficienti di ammortamento saranno oggetto di una revisione che prevede, tra l’altro, un meccanismo di “compensazione” tra i coefficienti revisionati.

Tali coefficienti riguardano le seguenti 2 tipologie di beni strumentali:

- beni ad avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico (che saranno innalzati);

- beni a minor incidenza strategica nei processi produttivi (che saranno ridotti).

COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI

L’art. 10 del Decreto in esame al fine di “riorganizzare” il sistema delle compensazioni dei crediti fiscali, dispone una serie di novità che vanno ad integrare/modificare l’attuale disciplina normativa.

I suddetti interventi hanno una duplice, complementare, finalità:

- da una parte, contrastare gli abusi nell’utilizzo dei crediti fiscali;

- dall’altra, incrementare il limite delle compensazioni fiscali.

In pratica le nuove disposizioni riguardano il credito IVA. Non sono oggetto di limitazione pertanto gli altri crediti a disposizione del contribuente (IRPEF, IRES, IRAP).

Le caratteristiche principali dell’intervento in commento sono le seguenti:

1. la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a € 10.000 annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (annuale) o dell’istanza (trimestrale).

Conseguentemente è  prevista la possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma. A tal fine i soggetti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA;

2. il contribuente che intende utilizzare in compensazione il credito IVA, in misura superiore a € 10.000 annui, deve disporre di una dichiarazione IVA “certificata” circa la sussistenza di detto credito.

A tal fine, alla dichiarazione deve essere apposto il visto di conformità da un professionista iscritto all’Albo dei:

- dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- consulenti del lavoro.

Per le società  od enti, in alternativa al visto di conformità, la dichiarazione IVA va sottoscritta oltre che dal rappresentante legale anche da coloro che sottoscrivono (se prevista) la Relazione di revisione;

3. il contribuente che intende compensare il credito IVA, annuale o trimestrale, in misura superiore a € 10.000 annui, è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici che saranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Il Legislatore non ha previsto uno specifico termine di decorrenza delle disposizioni sopra illustrate. Pertanto le stesse sono ancorate alla data di entrata in vigore del Decreto in esame individuato nel giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (1.7.2009).

Ciò è stato causa di una serie di preoccupazioni in considerazione dell’attuale periodo “dedicato” ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

L’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa 2.7.2009, ha precisato che, fino al 31.12.2009 saranno mantenute le attuali modalità di esercizio delle compensazioni dei crediti fiscali.

Le novità disposte dal Decreto in esame non riguarda, quindi, i prossimi versamenti in scadenza.

Come espressamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate:

“Le stesse conclusioni, data la sistematicità del quadro normativo, valgono anche per le compensazioni degli importi derivanti dalle istanze di rimborso trimestrali”.

CONTRASTO AI PARADISI FISCALI

Il Decreto in esame al fine di contrastare le evasioni ed elusioni effettuate nei Paesi a fiscalità privilegiata, c.d. “Paradisi fiscali”, definisce le seguenti 2 misure/strategie:

- istituzione di una “unità speciale” che tramite il rafforzamento della cooperazione internazionale sia in grado di meglio contrastare il fenomeno delle operazioni a contenuto elusivo/evasivo effettuate all’estero;

- una “presunzione di evasione” (relativa, in quanto è comunque ammessa la prova contraria) per le operazioni effettuate in Paesi a fiscalità privilegiata, in violazione degli obblighi di monitoraggio di cui al DL n. 167/90 (compilazione quadro RW del mod. UNICO).

A tal fine l’art. 12, comma 2, dispone che:

“… gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato … in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salvo la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione …”.

La disposizione in esame fa riferimento ai DDMM 4.5.99, n. 110 e 21.11.2001, n. 273 per l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, di seguito elencati:

Alderney (Aurigny)

Andorra (Principat d'Andorra)

Angola

Anguilla

Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda)

Antille Olandesi (Nederlandse Antillen)

Aruba

Bahama (Bahamas)

Bahrein (Dawlat al-Bahrain)

Barbados

Barbuda

Belize

Bermuda

Brunei (Negara Brunei Darussalam)

Cipro (Kypros)

Corea del Sud

Costa Rica (Republica de Costa Rica)

Dominica

Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida)

Ecuador (Repuplica del Ecuador)

Filippine (Pilipinas)

Giamaica

Gibilterra (Dominion of Gibraltar)

Gibuti (Djibouti)

Grenada

Guatemala

Guernsey (Bailiwick of Guernsey)

Herm (Channel Islands)

Hong Kong (Xianggang)

Isola di Man (Isle of Man)

Isole Cayman (The Cayman Islands)

Isole Cook

Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands)

Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands)

Isole Turks and Caicos

Jersey

Kenya

Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya)

Liberia (Republic of Liberia)

Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein)

Lussemburgo

Macao (Macau)

Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia)

Maldive (Divehi)

Malta (Republic of Malta)

Maurizio (Republic of Mauritius)

Monserrat

Nauru (Republic of Nauru)

Niue

Oman (Saltanat 'Oman)

Panama (Republica de Panama`)

Polinesia Francese (Polynesie Francaise)

Portorico

Principato di Monaco (Principaute` de Monaco)

San Marino (Repubblica di San Marino)

Sark (Sercq)

Seicelle (Republic of Seychelles)

Singapore (Republic of Singapore)

Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and

Nevis)

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the

Grenadines)

Sant’Elena

Svizzera (Confederazione Svizzera)

Taiwan (Chunghua MinKuo)

Tonga (Puleanga Tonga)

Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands)

Tuvalu (The Tuvalu Islands)

Uruguay (Republica Oriental del Uruguay)

Vanuatu (Republic of Vanuatu)

Samoa (Indipendent State of Samoa)

RATEIZZAZIONE DELL’IVA DA ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE

La disposizione in esame consente al contribuente di versare l’IVA, dovuta a seguito dell’adeguamento alle risultanze degli studi di settore, in forma rateale.

Viene quindi, di fatto, eliminata una disparità che riguardava le differenti modalità  di versamento delle imposte da adeguamento agli studi di settore. Infatti, mentre per IRPEF/IRES/IRAP è già prevista la modalità di versamento rateale, per l’IVA da adeguamento agli studi era consentito il solo versamento in un’unica soluzione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel Comunicato stampa 2.7.2009 che “i contribuenti che esercitano attività economiche alle quali sono applicati gli studi di settore potranno eseguire ratealmente i versamenti dell’imposta già a partire dalla scadenza del 6 luglio prossimo”.

COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA

L’art. 23, comma 13, del Decreto in esame fissa all’1.10.2009 la data a decorrere dalla quale sarà possibile utilizzare il nuovo modello di Comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui al all’art. 9, comma 8, DL n. 7/2007.

 

 

Carlo Chinellato