
LA SCHEDA
Diritto camerale 2009
| Soggetti obbligati |
Sono obbligati al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio 2009, anche se poste in liquidazione. Nel caso di iscrizione in corso d’anno, per le imprese di nuova costituzione, è dovuto per l’intero importo e va versato entro 30 giorni dall’iscrizione. Sono altresì obbligate le imprese che, pur avendo cessato l'attività, non risultano cancellate dal Registro delle Imprese. In particolare, l’obbligo riguarda i seguenti soggetti:
- Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- Società semplici agricole;
- Società cooperative e Consorzi;
- Enti economici pubblici e privati;
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00;
- GEIE- gruppo europeo di interesse economico;
- Società semplici non agricole;
- Società di persone (Snc, Sas);
- Società tra avvocati D.Lgs. n.96/01;
- Imprese estere con unità locali in Italia;
- Srl (anche unipersonale), Spa e società in accomandita per azioni;
- Società consortili a responsabilità limitata per azioni.
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| Importi per l'anno 2009:
soggetti iscritti alla sezione SPECIALE |
| Imprese |
Importo 2009 |
| Imprese individuali |
€88,00 |
| Società semplici agricole |
€88,00 |
| Società semplici non agricole |
€144,00 |
| Società tra avvocati |
€170,00 |
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| Importi per l'anno 2009:
soggetti iscritti alla sezione ORDINARIA |
L’importo dovuto si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2008, la misura fissa e le aliquote stabilite nelle suddette tabelle. Il diritto da versare (che sarà arrotondato all’unità di euro) si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni.
| Scaglioni |
Aliquote |
| oltre Euro |
fino ad Euro |
| 0 |
100.000 |
€200 MISURA FISSA |
| 100.000 |
250.000 |
0,015% |
| 250.000 |
500.000 |
0,013% |
| 500.000 |
1.000.000 |
0,010% |
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| |
| 1.000.000 |
10.000.0000 |
0,009% |
| 10.000.000 |
35.000.000 |
0,005% |
| 35.000.000 |
50.000.000 |
0,003% |
| 50.000.000 |
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0,001%
(fino ad un max €40.000) |
Il dato del fatturato da considerare per tali scaglioni va desunto dalla compilazione della dichiarazione Irap. In particolare, si evidenziano le casistiche più comuni:
- SOCIETÀ DI CAPITALI - Quadro IC Sezione I: Rigo IC1+Rigo IC5;
- BANCHE E ALTRI SOGGETTI FINANZIARI - Quadro IC Sezione II: Rigo IC15+Rigo IC18;
- IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Quadro IC Sezione III: Somma dei premi e degli altri proventi tecnici derivanti dalla contabilità;
- SOCIETÀ DI PERSONE COMMERCIALI - Quadro IP Sezione I: Rigo IP1 depurato dell’adeguamento agli studi di settore;
- SOCIETÀ DI PERSONE COMMERCIALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA CHE HANNO ESERCITATO L’OPZIONE - Quadro IP Sezione II: Rigo IP13 + Rigo IP17.
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| Unità locali |
Gli importi sopra indicati si riferiscono alla sede principale dell’impresa; se questa ha anche delle unità locali, per ciascuna di questa è dovuto un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale fino ad un massimo di €200.
Le imprese con sede all’estero, per ogni unità locale sul territorio nazionale devono corrispondere un importo fisso pari ad €110. |
| Versamento |
Il versamento del diritto camerale deve avvenire entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte 2009 (quindi ordinariamente entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,4%), attraverso il modello F24 indicando nella sezione “Ici ed altri tributi locali”:
- il codice ente (sigla della provincia);
- il codice tributo 3850;
- l’anno di riferimento 2009.
Nel caso di unità locali ubicate in province diverse, il versamento dovrà essere effettuato distintamente con riferimento a ciascuna Camera di Commercio territorialmente competente. |
| Maggiorazione |
Gli importi precedentemente indicati possono essere incrementati dalle singole camere di commercio sino ad un massimo del 20%. |
| Ravvedimento operoso |
Il ritardato versamento del diritto camerale può essere regolarizzato tramite ravvedimento operoso, versando unitamente al contributo:
- gli interessi al tasso legale (attualmente pari al 3%) maturati dalla scadenza di versamento alla data del versamento effettivo (utilizzando il codice tributo 3851);
- le sanzioni ridotte al 2,5% se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni successivi alla scadenza ovvero 3% se avviene oltre i 30 giorni (utilizzando il codice tributo 3852).
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VERSAMENTO ACCONTO ICI 2009 E NUOVO BOLLETTINO
Il versamento dell’acconto è “provvisorio”, ossia viene effettuato sulla base delle situazione reale del 2009 (quindi tenendo conto di eventuali acquisti, cessioni, modifiche catastali o altro intervenuti nel 2009), ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento all’anno 2008. Il conguaglio avverrà entro il prossimo 16 dicembre 2009 in sede di saldo, quando verrà determinata l’imposta effettivamente dovuta per il 2009, scomputando il versamento effettuato in sede di acconto.
Esiste, come per i precedenti periodi d’imposta, la possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il termine del 16 giugno 2009, in questo caso si dovranno già tenere in considerazione le aliquote e le detrazioni deliberate dal Comune per il periodo d’imposta 2009.
I contribuenti non residenti possono rinviare il versamento dell’intera imposta dovuta per il 2009 al prossimo 16 dicembre 2009, omettendo il versamento in acconto e versando l’imposta complessivamente dovuta per il 2009 in sede di saldo.
Modalità di versamento
Il pagamento dell’Ici a favore di tutti i Comuni può essere effettuato attraverso il modello di versamento F24, eventualmente utilizzando in compensazione altri crediti erariali e contributivi, senza necessità di verificare che il Comune interessato abbia sottoscritto l’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate (come invece avveniva fino al 1 maggio 2007).
Il modello F24 non è comunque l’unico strumento di pagamento a disposizione dei contribuenti, in quanto è stato precisato che rimane comunque possibile effettuare il versamento attraverso il tradizionale bollettino di versamento Ici ovvero utilizzando altri metodi stabiliti dal regolamento comunale (ad esempio, il versamento diretto in Tesoreria). Si coglie l’occasione per ricordare che con D.M. del 25 marzo 2009 è stato approvato il nuovo bollettino di versamento, utilizzabile tanto per il versamento ordinario quanto per i versamenti delle somme dovute per accertamento (e altresì dell’imposta di scopo, nei pochi comuni dove è stata istituita). Il bollettino può essere utilizzato tanto per i versamenti a favore del conto di tesoreria (quando il Comune si occupa della riscossione diretta) quanto per i versamenti a favore del concessionario incaricato della riscossione del tributo. Occorre verificare la soluzione prescelta da ciascun Comune.
Immobili
Sono soggetti al tributo:
| I terreni agricoli |
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sulla base del reddito dominicale rivalutato (ad eccezione di quelli ubicati nei comuni definiti “montani”); |
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| I fabbricati |
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sulla base della rendita catastale rivalutata (con esclusione di quelli esenti); |
| Le aree edificabili |
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sulla base del valore venale (si ricorda che, ai sensi del D.L. n.223/06, in caso di modifiche al piano regolatore, tali modifiche si devono considerare ai fini fiscali sin dalla data dell’adozione da parte del Comune; sono irrilevanti i piani attuativi). |
Il decreto “milleproroghe”, con norma di interpretazione autentica quindi valevole anche per il passato, ha disposto l’esenzione a favore dei fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità.
Esenzione per abitazione principale
A decorrere dal periodo d’imposta 2008, sono esenti da Ici l’abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale).
| L’esenzione non si applica |
| È |
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È |
| alle abitazioni di pregio censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 |
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alle abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero. |
Come chiarito dalla risoluzione 1/DF del 4 marzo 2009, l’esenzione è riconosciuta solo per le assimilazioni previste da specifiche disposizioni di legge; al riguardo occorre però distinguere:
| le assimilazioni “obbligatorie” |
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le assimilazioni “facoltative” |
| q |
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q |
| quali gli immobili delle IACP e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, così l’ex casa coniugale per nel caso di separazione – riconoscono il diritto all’esenzione senza necessità di alcuna previsione da parte del Comune; |
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come gli immobili concessi in uso gratuito e gli immobili di anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituto di ricovero o sanitario – conferiscono il diritto all’esenzione solo se esplicitamente introdotte da ciascun Comune. |
Variazioni intervenute nel corso del 2009
Si ricorda infine che sulla quantificazione dell’imposta dovuta incidono, principalmente, le seguenti variazioni:
| Modificazioni relative all’immobile |
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nuovi accatastamenti, frazionamenti, demolizioni, ristrutturazioni, inagibilità, fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati; variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli; variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell’area edificabile; |
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| Modificazioni relative alla titolarità |
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cessioni o acquisizioni di immobili, cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto, uso o abitazione, ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno, sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare, successioni o riunioni di usufrutto. |
IL PIANO 2009 DELLE VERIFICHE DEL FISCO SULLE IMPRESE
La recente C.M. n.13/E del 9 aprile 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di interessanti indicazioni in ordine alle logiche che saranno alla base delle modalità attraverso le quali saranno selezionati i soggetti che potranno subire un controllo del Fisco nel corso del 2009.
Un sommario esame del documento citato, quindi, consente di inquadrare, almeno a grandi linee, quali possono essere i comportamenti a rischio e in quali situazioni è ragionevole aspettarsi la “sgradita” visita del Fisco.
Questi, in sintesi, i passaggi salienti che meritano di essere segnalati alla spettabile clientela.
Il piano dei controlli delle verifiche sulle imprese
La selezione dei contribuenti da sottoporre a verifiche sarà preliminarmente orientata nei confronti delle seguenti posizioni:
- soggetti che hanno redatto il bilancio secondo i principi contabili internazionali Ias/Ifrs;
- presenza di operazioni straordinarie ed in particolare di trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti;
- imprese che hanno rapporti con soggetti non residenti ed in particolare in presenza di:
- transazioni infragruppo con soggetti controllate e/o collegate non residenti;
- partecipazioni di controllo e/o collegamento in società ed altri enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
- componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori non appartenenti all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati.
- appartenenza a gruppi nazionali ed in particolare:
- presenza di transazioni infragruppo tra soggetti nazionali in cui può essere riscontrato un eventuale transfer pricing interno per la presenza di regimi di tassazione agevolativi;
- presenza di utili distribuiti da società ai sensi dell’art.89, co.2, del Tuir;
- presenza di plusvalenze conseguite soggette al regime della participation exemption ai sensi dell’art.87 del Tuir;
- presenza di componenti reddituali di particolare interesse quali:
- ingenti oneri straordinari;
- ingenti oneri finanziari;
- elevati costi per servizi;
- anomale variazioni e oscillazioni di fatturato nel breve medio periodo;
- presenza di significativi crediti Iva utilizzati in compensazione ovvero riportati al successivo periodo d'imposta.
Le verifiche sulle medie imprese
Nel piano 2009 si assiste anche ad una vera e propria rivoluzione nella classificazione delle imprese, venendo ora definite imprese di medie dimensioni quelle con volume d’affari o ricavi compreso tra 5.164.569 e 100 milioni di euro. Scompare così, nella pianificazione delle verifiche fiscali, la categoria dei grandi contribuenti compresi nella fascia 25,8- 100 milioni di euro, categoria che ora resta, di fatto, assorbita nei contribuenti di medie dimensioni.
La C.M. n.13/E fissa anche per i contribuenti di medie dimensioni taluni indirizzi da seguire nella selezione delle posizioni, ed in particolare:
- l’assenza di controlli negli ultimi quattro anni che costituirà criterio da privilegiare nella selezione. Questo, in concreto, comporta che un’impresa che non abbia subito controlli da parte del Fisco nell’arco temporale citato è molto probabile possa essere verificata entro un periodo temporale abbastanza ristretto; se poi il contribuente risulti non aver ancora mai subito alcun controllo fiscale, il medesimo avrà la quasi certezza di essere selezionato per le ispezioni fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria;
- per le altre imprese, sulla base di indicatori di rischio di evasione/elusione piuttosto conosciuti, tra i quali meritano un richiamo i seguenti:
- ingenti oneri straordinari;
- ingenti oneri finanziari;
- elevati costi per servizi;
- anomale variazioni e oscillazioni di fatturato nel breve e medio periodo;
- presenza di significativi crediti Iva utilizzati in compensazione ovvero riportati al successivo periodo d'imposta, che appaiano particolarmente rilevanti e, in qualche modo anomali, in rapporto con i dati dichiarati e con i regimi normativi applicabili in relazione all'attività svolta;
- fatturato non coerente con l’ammontare degli acquisti e della manodopera impiegata.
Le verifiche sulle piccole imprese
Per le imprese con volume d’affari inferiore a 5.164.568 milioni di euro, l’attività di controllo si svilupperà, principalmente, su queste direttrici:
| verifiche fiscali |
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con distinti obiettivi nei settori dei servizi, commercio e manifatture, in relazione a posizioni nell’ambito delle quali siano stati intercettati comportamenti fraudolenti, ovvero che presentino l’esposizione di crediti Iva apparentemente non coerenti con i dati economici dichiarati e con i regimi normativi applicabili; |
| controlli mirati |
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finalizzati all’esame di alcuni specifici fatti o elementi ritenuti sospetti; |
| accessi brevi |
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in particolare nei confronti di soggetti agli studi di settore per rilevare direttamente dati strutturali e contabili. |
Particolare attenzione da parte del Fisco sarà riservata ai soggetti che non siano in regola rispetto alla risultanze di congruità e/o di coerenza degli studi di settore.
Le verifiche sul no profit
Oltre alle attività di controllo rivolte alle imprese, la citata C.M. n.13 dedica particolare attenzione alle realtà operanti nel mondo del no profit (in particolare, enti non commerciali ed Onlus). Ciò in linea con quanto disposto dall’art.30 del D.L. n.185/08, che ha previsto l’obbligo di una specifica comunicazione telematica finalizzata proprio a consentire gli opportuni controlli. L’attività istruttoria, precisa l’Agenzia Entrate, verrà condotta mediante accessi mirati funzionali al riscontro dell’effettiva sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici previsti in favore di tali soggetti. In particolare, l’attenzione sarà posta nella verifica dell’effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa (regolare convocazione dei soci e svolgimento delle assemblee), della natura dei beni o servizi erogati agli associati (che potrebbe non essere compatibile con le finalità sociali), dell’eventuale svolgimento di attività commerciali (che potrebbero eccedere quelle pur anche dichiarate), della redazione del rendiconto annuale, della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente.
IRAP E AGENTI DI COMMERCIO
Per agenti di commercio e promotori finanziari Irap solo se c’è “autonoma organizzazione”. E’ quanto affermano le Sezioni unite della Cassazione civile (sentenze 12109/09, 12109/09, 12110/09 e 12111/09).
Si apre quindi uno spiraglio per molti agenti, rappresentanti di commercio e promotori finanziari per omettere legalmente il pagamento dell’Irap sul proprio reddito d’impresa. I giudici di legittimità, infatti, hanno sostanzialmente equiparato, ai fini dell’assoggettamento all’Irap, gli agenti di commercio e i promotori finanziari ai professionisti, con la possibilità di adottare le regole che già da qualche anno permettono a questi ultimi, in mancanza di autonoma organizzazione, di non corrispondere l’imposta regionale.
Al riguardo, come ribadito dalle Sezioni unite, il requisito della organizzazione autonoma (che comporta l’applicazione dell’Irap) segue le regole generali fissate per l’individuazione della autonoma organizzazione. Quest’ultima, infatti, è riscontrabile quando il contribuente è il responsabile dell’organizzazione, non è quindi inserito in strutture organizzative di terzi, e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvale, in modo non occasionale di lavoro altrui.
Carlo Chinellato
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