home

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

padova

economia

 
 
 
 
 
 

LA SCHEDA

 

Iva per cassa

 


Le regole sull’Iva per cassa sono in vigore dal 28 aprile 2009. Il decreto del Ministero dell’Economia, datato 26 marzo, è stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 96 del 27 aprile u.s.

Il meccanismo noto come “Iva per cassa” concede ad imprese e professionisti di rinviare il pagamento dell’Iva al momento dell’incasso della fattura per chi cede un bene o presta un servizio e della contemporanea limitazione alla detrazione da parte di chi acquista un bene o commissiona un servizio fino al momento del pagamento della fattura stessa. 

Pur costituendo un’interessante opportunità per professionisti ed imprese, occorre, tuttavia, evidenziare come la concreta applicazione di tale meccanismo presenta alcune difficoltà oltre che evidenti complicazioni di tipo amministrativo.

 

Soggetti

interessati

  • imprese e professionisti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a €200.000;
  • in caso di inizio attività, imprese e professionisti che prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a €200.000;
Superamento

limite volume d’affari

  • in caso di superamento del limite di €200.000 di volume d’affari, il meccanismo dell’Iva per cassa non sarà più applicabile per le operazioni effettuate (fatturate) successivamente al superamento;
  • restano quindi salve le fatture emesse prima del superamento di tale limite con applicazione del meccanismo dell’Iva per cassa;
Operazioni interessate
  • il sistema si applica solo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi imponibili effettuate nei confronti di soggetti (titolari di partita Iva) che agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni;
Operazioni

escluse

Sono escluse dal meccanismo dell’Iva per cassa le:
  • operazioni poste in essere nei confronti di privati consumatori;
  • operazioni poste in essere nei confronti di imprese individuali e/o professionisti singoli che acquistano beni o servizi nella “sfera privata”;
  • operazioni poste in essere dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’Iva (contribuenti minimi, nuove iniziative produttive);
  • operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’Iva applicando il cosiddetto sistema dell’inversione contabile (detto comunemente “reverse charge”);
 
  • operazioni poste in essere nei confronti di enti non commerciali che acquistano beni o servizi da utilizzare nella sola “sfera istituzionale” della loro attività;
Esigibilità rinviata al momento del pagamento
  • l’imposta diviene esigibile (quindi, dovuta) all’atto dell’incasso del corrispettivo: i soggetti che emetteranno le fatture con l’imposta ad esigibilità differita dovranno, quindi, tener presente tale momento per individuare il mese (o il trimestre) con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell’Iva;
  • l’imposta diviene esigibile (quindi, detraibile) all’atto del pagamento del corrispettivo: i soggetti che riceveranno le fatture con l’imposta ad esigibilità differita dovranno, quindi, tener presente tale momento per individuare il mese (o il trimestre) con riferimento al quale operare la liquidazione periodica dell’Iva;
Rilevanza degli acconti
  • in caso di incasso/pagamento parziale del corrispettivo, l’imposta diviene esigibile (dovuta o detratta) nella proporzione esistente fra la somma incassata/pagata e il corrispettivo complessivo dell’operazione;
Rinvio dell’esigibilità non oltre

1 anno

  • l’Iva indicata in fattura diviene in ogni caso esigibile (dovuta e detratta) decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;
ECCEZIONE: Nel caso in cui prima del decorso del termine annuale il cessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive, il limite dell’anno non opera;
Applicazione facoltativa per singola operazione
  • il differimento dell’esigibilità dell’Iva è facoltativo e non obbligatorio;
  • i soggetti interessati potranno scegliere, anche per ciascuna operazione effettuata o per un gruppo di operazioni (come, ad esempio, quelle nei confronti di un determinato cessionario o committente), se adottare o meno tale differimento;
Scelta da esprimere obbligatoriamente in fattura
  • per rendere operativa la scelta del differimento in relazione a ciascuna fattura occorre obbligatoriamente annotare nel documento la seguente dicitura:
operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art.7 decreto legge 185/2008, convertito dalla legge n.2/2009”;
Adempimenti per il cedente o prestatore
  • le fatture emesse devono essere, come quelle ad esigibilità immediata, annotate nel registro di cui all’art.23, DPR n.633/72 entro 15 gg. dalla data di emissione;
  • l’imposta indicata in tali fatture concorre a formare il volume d’affari nel periodo di riferimento, mentre sarà computata nella liquidazione periodica del periodo nel corso del quale viene incassato il corrispettivo;
  • le fatture emesse vanno annotate in via definitiva nei registri Iva con appositi codici, distinte colonne o altre idonee rilevazioni contabili – ai fini del rinvio dell’obbligo del pagamento dell’imposta. Non è impedito ai soggetti interessati, ove lo ritengano vantaggioso, di procedere alla gestione delle fatture di che trattasi mediante la tenuta di appositi registri sezionali;
Adempimenti per l’acquirente o committente
  • le fatture ricevute vanno annotate nei normali registri Iva degli acquisti, sui quali esse dovranno essere distintamente indicate rispetto a quelle ordinarie, appunto perché la detrazione della relativa imposta è subordinata al pagamento del corrispettivo. Nulla vieta che per la gestione delle fatture ad esigibilità differita vengano tenuti specifici registri sezionali ai sensi dell’art.39, DPR n.633/72.

 

 

 

Carlo Chinellato