ACCESSO AL CREDITO PER NUOVI NATI Art. 4, c. 1
• Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l’accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo rotativo, dotato di personalità giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
MONITORAGGIO DEI CREDITI DI IMPOSTA ANCHE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Art. 29, c. 1
• Le disposizioni previste sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data del 29.11.2008, tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime.
Pertanto, non ci saranno più crediti di imposta, né altri incentivi fiscali automatici; i bonus potranno essere fruiti solo nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, delle autorizzazioni di spesa, ovvero delle previsioni di minori entrate. Ciò significa che dovranno essere prenotati e fruiti solo fino all’esaurimento delle risorse finanziarie.
• La disposizione si applica al credito di imposta per spese per attività di ricerca (art. 1, cc. da 280 a 283 L. 296/2006) e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (art. 1, cc. da 344 a 347 L. 296/2006).
PRENOTAZIONE CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE PER ATTIVITÀ DI RICERCA Art. 29, cc. 2-5
• Per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviate prima del 29.11.2008, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta.
• Per le attività di ricerca avviate a partire dal 29.11.2008, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle Entrate valgono come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello previsto per le attività già avviate.
• L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:
- relativamente alle prenotazioni per le attività in essere, esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria;
la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;
- relativamente alle prenotazioni per le attività nuove, la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi 30 giorni il nulla-osta ai fini della copertura finanziaria.
• Per il credito di imposta inerente ad attività di ricerca avviate dal 29.11.2008, i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2009. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il 6° mese successivo al 31.12.2009 e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30%, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.
Il formulario per la trasmissione dei dati è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottato entro il 29.12.2008. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Art. 29, c. 6
• Sono confermate le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (di cui all'art. 1, cc. da 344 a 347 L. 296/2006), fermi restando i requisiti e le condizioni previste nelle norme.
• Per le spese sostenute nei 3 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante gli intermediari abilitati, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi.
• L'Agenzia delle Entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli interessati. La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.
• Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 29.12.2008 e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, è approvato il modello da utilizzare per presentare l'istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento, ivi inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione spettante.
Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, l'istanza è presentata a decorrere dal 15.01.2009 e fino al 27.02.2009. Per le spese sostenute nei 2 periodi d'imposta successivi, l'istanza è presentata a decorrere dal 1.06 e fino al 31.12 di ciascun anno. Vi segnaliamo che il ministro Tremonti, durante un’audizione alla Camera del 03.12.2008, ha affermato che il Parlamento toglierà la “retroattività” dalla norma che introduce modifiche al bonus fiscale del 55%.
• I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008 per gli interventi di riqualificazione energetica,
non presentano l'istanza o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
• Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da pubblicare sul sito Internet della medesima Agenzia, è comunicato l'esaurimento degli stanziamenti.
• Il Governo sta già studiando un emendamento al provvedimento per eliminare la retroattività delle limitazioni allo sconto fiscale del 55%.
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VARIE
MUTUI “PRIMA CASA” - RATE VARIABILI ANNO 2009 Art. 2
• L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato con riferimento al maggiore tra il 4% senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
• L’agevolazione si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31.10.2008.
• L’agevolazione si applica anche ai mutui “rinegoziati” secondo la recente convenzione ABI - Ministero dell’Economia, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
• La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate, determinati secondo la nuova agevolazione e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato.
• Con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato.
• A partire dal 1.01.2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA OBBLIGATORIA Art. 16, cc. 6-10
• Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. Entro 3 anni dal 29.11.2008 tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data, comunicano al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
• I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano, ai rispettivi ordini o collegi proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dal 29.11.2008. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
• Le Amministrazioni Pubbliche istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Cnipa, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.
Le comunicazioni tra tali soggetti possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.
• La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel Registro delle Imprese o negli albi o elenchi avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.